ART. 21 (R)
                      (Calcolo delle distanze)

     1.    Nel   calcolo   delle   distanze   computabili   ai   fini
  dell'indennita'  di  trasferta si deve tener conto della piu' breve
  fra  quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove
  l'atto deve essere eseguito.
     2.  Le  distanze  sono  calcolate secondo tavole note del Comune
  dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su
  parametri obiettivi e comprovabili.