ART. 219 (R) (Annullamento per irreperibilita) 1. Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti.
Note all'art. 219: - L'art. 143 del codice di procedura civile cosi' recita: "Art. 143. (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti). - Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede. Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita' prescritte.". - Per il regio decreto n. 827/1924, v. nota all'art. 210. Si trascrive il testo dell'art. 265: "Art. 265. L'annullamento dei crediti di cui alla lettera c) del precedente art. 263, e' ordinato dagli intendenti di finanza per tutti i crediti dell'amministrazione finanziaria, siano essi o non siano in carico a contabili dello Stato. Per crediti superiori a lire 5.000.000, occorre il conforme avviso della r. avvocatura erariale e per quelli superiori alle lire 40.000.000 occorre inoltre il conforme voto del Consiglio di Stato. L'annullamento dei crediti riguardanti le altre amministrazioni e' ordinato su proposta documentata dalle amministrazioni stesse, con decreto del Ministero delle finanze su conforme parere dell'avvocatura erariale, per le partite d'importo superiore alle lire 5.000.000 e per le partite superiori alle lire 40.000.000 su conforme parere dell'avvocatura stessa e del Consiglio di Stato. Tutti i decreti di annullamento sono sottoposti alla registrazione della Corte dei conti.