ART. 220 (R) (Annullamento per insussistenza) 1. In tutti i casi in cui il credito e' estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 2. Se il credito e' gia' iscritto a ruolo e' discaricato automaticamente.
Nota all'art. 220: - Si riporta il testo dell'art. 267, primo comma, del regio decreto n. 827/1924: "Per la eliminazione totale o parziale, dai registri ove sono inscritti, di quei crediti che, essendo in carico di contabili dello Stato, vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la gia' seguita legale estinzione, o perche' indebitamente o erroneamente liquidati, provvedono le singole amministrazioni con atti da unirsi ai conti giudiziali dei contabili.".