ART. 221 (R) (Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari) 1. Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio provvede a tenere informato l'ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.
Nota all'art. 221: - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80. L'art. 338 cosi' recita: "Art. 338. (Obbligo del pagamento dei diritti doganali). Il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata. A tale pagamento e' obbligato, solidalmente con il colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.".