ART. 226 (L)
(Garanzie giurisdizionali     e    sospensione    amministrativa    e
                 giurisdizionale della riscossione)

   1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa
e  giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis
e  57,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  602,  nonche' gli articoli 28 e 29, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 226:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157.
              -  Per  il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
          vedi nota all'art. 215