ART. 232 (L) (Dilazione e rateizzazione del pagamento) 1. Il debitore puo' chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine piu' breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta e' presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. 2. Sulla richiesta decide il funzionario addetto all'ufficio entro un mese dalla presentazione. 3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. 4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed e' tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del debito. 5. Per gli interessi si applicano l'articolo 21, commi 1 e 2, e l'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
Nota all'art. 232: - Si riportano gli artt. 21, commi 1 e 2, e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973: "Art. 21. (Interessi per dilazione di pagamento). - Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'art. 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo. L'ammontare degli interessi dovuto e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite. (Omissis).". "Art. 22. (Attribuzione degli interessi). - Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.".