ART. 234 (R) (Riscossione delle spese) 1. Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale.
Nota all'art. 234: - Per il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, v. nota all'art. 157.