ART. 234 (R)
                      (Riscossione delle spese)

   1.  Ai  sensi  dell'articolo  48, del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  le  spese delle procedure
esecutive  relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse
dal  concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva
del credito principale.
 
          Nota all'art. 234:
              -  Per il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 602/1973, v. nota all'art. 157.