ART. 259 (L) (Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato) 1. Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e' gratuita.
Nota all'art. 259: - La legge 21 luglio 2000, n. 205, reca "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" ed e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2000, n. 173. L'art. 5, comma 3, cosi' recita: "3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio e' dichiarato estinto.".