ART. 26 (L) (Indennita' di trasferta e spese di spedizione) 1. L'indennita' di trasferta e' per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza. 2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennita' e' corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22. 3. L'indennita' di trasferta e' corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.