ART. 265 (L) (Contributo unificato) 1. Per i processi civili e amministrativi gia' iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, una delle parti puo' avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento. 2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa. 3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facolta' ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo. 4. Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8. 5. Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano gli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286. 6. Il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, e' esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. 7. Per i processi iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso dal 1 marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
Note all'art. 265: - La legge 24 dicembre 1976, n. 900, recante "Modificazione alle norme sui diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1977, n. 8. - Per l'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, v. nota all'art. 10. - La legge 10 maggio 2002, n. 91, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonche' alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2002, n. 109.