ART. 265 (L)
                       (Contributo unificato)

   1.  Per i processi civili e amministrativi gia' iscritti a ruolo o
per  i  quali  e'  stato  depositato il ricorso alla data del 1 marzo
2002,  una  delle parti puo' avvalersi delle disposizioni della parte
II,  titolo  I,  effettuando  apposita  dichiarazione  sul valore del
processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta
per cento.
   2.  Non  si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia'
pagato  a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo,
di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa
fissa.
   3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale
della facolta' ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative
all'imposta di bollo.
   4.  Nei  processi  civili  di  cui  al  comma  3, per i diritti di
cancelleria  si  applica  la  tabella allegata alla legge 24 dicembre
1976,  n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6
aprile  1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n.
99,  e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n.
4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.
   5.  Nei  processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i
diritti  di  copia si applicano gli articoli 267, 268, 269, 270, 271,
272, 285 e 286.
   6.  Il  processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001,
n.  89,  se  iscritto  a  ruolo  prima  del  13 marzo 2002, e' esente
dall'imposta  di  bollo,  dai diritti di cancelleria e dai diritti di
chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
   7.  Per  i  processi  iscritti  a  ruolo  o  per  i quali e' stato
depositato il ricorso dal 1 marzo 2002 al giorno antecedente a quello
di  entrata  in  vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti
salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o
a integrazioni di quanto pagato.
 
          Note all'art. 265:
              -   La   legge   24 dicembre   1976,  n.  900,  recante
          "Modificazione   alle  norme  sui  diritti  riscossi  dalle
          cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato"
          e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 11 gennaio
          1977, n. 8.
              -  Per  l'art.  3  della legge 24 marzo 2001, n. 89, v.
          nota all'art. 10.
              -  La legge 10 maggio 2002, n. 91, recante "Conversione
          in  legge,  con  modificazioni,  del decreto legge 11 marzo
          2002,  n.  28,  recante  modifiche  all'art.  9 della legge
          23 dicembre  1999, n. 488, relative al contributo unificato
          di  iscrizione  a  ruolo  dei  procedimenti giurisdizionali
          civili,   penali   e  amministrativi,  nonche'  alla  legge
          24 marzo  2001,  n.  89, in materia di equa riparazione" e'
          stata  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2002,
          n. 109.