ART. 267 (L)
        (Diritto di copia senza certificazione di conformita)

   1.  Per  il rilascio di copie di documenti senza certificazione di
conformita',   e'   dovuto  il  diritto  forfettizzato  nella  misura
stabilita  dalla  tabella,  contenuta nell'allegato n. 6 del presente
testo unico.