ART. 273 (L) (Diritto di certificato) 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato e' cosi' regolato: a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, e' dovuto un diritto pari a euro 3,10; b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, e' dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10.