ART. 273 (L) 
                      (Diritto di certificato) 
 
   1. Sino all'emanazione del regolamento previsto  all'articolo  40,
il diritto di certificato e' cosi' regolato: 
   a)  per  ogni  certificato  richiesto  dalle  parti,  compreso  il
certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti  e
quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,  e'  dovuto
un diritto pari a euro 3,10; 
   b) per il certificato del casellario giudiziale,  per  quello  dei
carichi  pendenti  e  per  quello   delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato, se  si  richiede  il  rilascio  immediato  e  si
ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, e' dovuto
un ulteriore diritto di euro 3,10.