ART. 277 (R)
(Importo da corrispondere   alle   strutture   tecnico-operative  del
                       Ministero della difesa)

   1. Sino a che non e' emanata la convenzione organizzativa prevista
dall'articolo   62,   l'importo   da   corrispondere  alle  strutture
tecnico-operative  del  Ministero della difesa e' quello quantificato
da queste alla conclusione dei lavori.