ART. 293 (L)
(Processi davanti  al  tribunale superiore delle acque pubbliche e ai
             tribunali regionali delle acque pubbliche)

   1.  Nei  processi  davanti  al  tribunale  superiore  delle  acque
pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano
le  norme  del presente testo unico, a regime e transitorie, relative
al processo civile.
   2.  Con  decreto  del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni
per la chiusura della contabilita'.