ART. 296 (L)
      (Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)

   1.  I  rinvii  contenuti  nel  presente testo unico a disposizioni
primarie  e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle
medesime,  anche  successive  all'entrata  in vigore del testo unico,
salvo espressa esclusione del legislatore.
   2.  Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono
essere  abrogate,  derogate,  sospese o comunque modificate se non in
modo  esplicito,  attraverso  l'indicazione  precisa  delle  fonti da
abrogare, derogare, sospendere o modificare.