Art. 299 (L) Abrogazioni di norme primarie 1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: - il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano gia' abrogate ai sensi dell'articolo 298; - del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano gia' abrogate ai sensi dell'articolo 298; - la legge 26 agosto 1868, n. 4548; - la legge 8 agosto 1895, n. 556; - l'articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242; - la legge 19 marzo 1911, n. 201; - l'articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486; - il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85; - del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lettere e), f), g); l'articolo 9; - del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298; - l'articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249; - il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1493; - l'articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; - l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835; - il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059; - l'articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di procedura civile); - del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell'articolo 134, come sostituito dall'articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 59, al secondo comma, il n.1, limitatamente alle parole da "o le ricevute" sino a "cancelleria e" e alle parole " diritto di chiamata di causa"; il n. 4, limitatamente alle parole "o ricevute di versamenti sui conti correnti postali"; il quarto comma, limitatamente alle parole "o ricevute di versamento sui conti correnti postali"; il settimo comma; l'articolo 137, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, secondo comma, limitatamente alle parole da "la quale" sino a "la somma dovuta"; l'articolo 137, commi terzo, quarto e sesto; - del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), l'articolo 336, ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149), limitatamente alle parole: "anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge"; - del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma; 91; 133, secondo comma; - l'articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942, n. 907; - del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, come modificato dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298; - l'articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 1, della legge 5 ottobre 1982, n. 795 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273; - gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161; - della legge 9 aprile 1953, n. 226, come modificata dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298 e la tabella allegata; - l'articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553; - l' articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182; - gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283; - la legge 12 ottobre 1957, n. 978; - l'articolo unico, commi 3 e 4, della legge 2 aprile 1958, n. 319; - del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, gli articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito dall'articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 129, come sostituito dall'articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 132, come sostituito dall'articolo 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 133, eccetto l'ultimo comma, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407; 134; 135, come modificato dall'articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240; 136, come modificato dall'articolo 15, della legge 11 giugno 1962, n. 546; 137; 138 primo, secondo e terzo comma, come sostituito dall'articolo 6, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 139; 140, primo comma, limitatamente alle parole: "trasmesso dall'ufficio del registro"; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 143 e 145; - l'articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320; - la legge 13 luglio 1965, n. 836; - l'articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n.157; - della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l'articolo 19, comma 2, secondo periodo; l'articolo 23, comma 8, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, limitatamente alle parole "senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione"; - del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: l'articolo 17, secondo e terzo comma; - del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: gli articoli 28 e 29; - della legge 26 luglio 1975, n. 354: gli articoli 26 e 56, l'articolo 57 limitatamente alle parole "e 56", l'articolo 58 limitatamente alle parole "esclusi quelli di cui all'articolo 56", l'articolo 70, nono comma; - la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57; - della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1, 6, 10 e 11, gli allegati 1 e 2; - la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l'articolo 4; - l'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240; - l'articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184; - l'articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658; - del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: l'articolo 59, primo comma, lettera c), limitatamente alle parole "ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" e l'articolo 61, primo comma; - l'articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67; - i commi 1 e 3, dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117; - del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (codice di procedura penale): gli articoli 264; 265; 660; 664, comma 3; 691; 692, comma 3; 693; all'articolo 694, il comma 2, limitatamente alle parole da "previa anticipazione" a "tariffa penale"; 695; - la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, eccetto l'articolo 10, comma 2; - la legge 8 marzo 1989, n. 89; - del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3, come modificato, dall'articolo 17, della legge 6 marzo 2001, n. 60; l'articolo 32 bis, come introdotto dall'articolo 18, della legge 6 marzo 2001, n. 60; gli articoli 84; 87; 144; 164, comma 3, limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto; gli articoli 181; 182; 199 e 200; - la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.134; - l'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 45; - del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13; l'articolo 25, comma 2, limitatamente al terzo periodo; l'articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole ", a norma dell'articolo 25 comma 2"; - del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19: l'articolo 1, comma 3, limitatamente alla parola " 9"; l'articolo 5, comma 7; - della legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 134: gli articoli 3, 3 bis e le tabelle allegate; - del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l'articolo 12; - del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 13, comma 10, ultimo periodo, limitatamente alle parole "e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e"; - della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 2, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 4, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5 bis, introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 6, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7; comma 8, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 11, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; la tabella n. 1, allegata, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; - l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205; - l' articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; - l'articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342; - l'articolo 5 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91; - l'articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; - la legge 29 marzo 2001, n. 134, con esclusione degli articoli 19, 20 e 22; - l'articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330; - l'articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; - l'articolo 9, comma 22, e l'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Note all'art. 299: - Il regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n. 1404 recante "Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni" e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1934, n. 208. Si trascrive l'art. 6, nella nuova formulazione: "Art. 6. (Nomina dei componenti privati). - I componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli. E' ad essi rispettivamente conferito il titolo di giudice del tribunale per i minorenni, o di consigliere della sezione della Corte d'appello per i minorenni. Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della Corte d'appello a norma dell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura. Durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quando e' necessario, sono nominati uno o piu' supplenti. (Comma abrogato)". - Si trascrivono gli articoli 134, 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione al codice di procedura civile), nella nuova formulazione: "Art. 134. (Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta). - Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione. Agli atti devono essere uniti: 1. le marche e per diritti, indennita' di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere; 2. le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori, applicate sul ricorso o sul controricorso; 3. le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all'art. 137; 4. un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche inviate, sottoscritto dall'avvocato. All'atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l'esattezza dell'elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nella quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma. Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l'elenco e' stato restituito, il difensore puo' provvedere all'invio in cancelleria delle marche e delle copie mancanti. Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata. Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l'invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l'invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al secondo comma, numero 1), e del termine stabilito dal quarto comma, comporta la sanzione del raddoppio delle imposte, delle tasse, dei diritti, delle indennita' e delle spese ivi previste. In tale caso il dirigente della cancelleria ingiunge alla parte ed al difensore di pagare, in solido, l'importo dovuto nelle forme indicate dall'art. 137.". "Art. 137. (Copie del ricorso e del controricorso). - Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata. Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere provvede a farle fare a spese della parte. (Comma abrogato). (Comma abrogato). (Comma abrogato). Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.". - Si trascrive l'art. 336 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), nella nuova formulazione: "Art. 336. (Procedimento). - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessita' il tribunale puo' adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.ยบ - Per i riferimenti alla legge 17 luglio 1942, n. 907 si veda la nota all'art. 291. Si trascrive l'art. 112, primo comma, nella nuova formulazione: "Gli stessi contabili provvedono altresi' alla vendita all'incanto delle cose confiscate, osservate le norme del regolamento.". - Per i riferimenti alla legge 2 aprile 1958, n. 319, si veda la nota all'art. 30. Si trascrive l'articolo unico nella, nella nuova formulazione: "Articolo unico. - Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonche' quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. (Comma abrogato). (Comma abrogato). Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, recante Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 1 del 1 febbraio 1960, n. 26. Si trascrive l'art. 133, come modificato da ultimo dall'art. 1 della legge 26 luglio 1984, nella sua nuova formulazione: "Art. 133. Comma primo: abrogato. Comma secondo: abrogato. Comma terzo: abrogato. Comma quarto: abrogato. Comma quinto: abrogato. Le somme complessivamente percepite a titolo di indennita' di cui al primo comma, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.". - La legge 6 dicembre 1971, n. 1034 recante "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314. Si trascrivono gli articoli 19, secondo comma, e 23 ottavo comma nella nuova formulazione: "Art. 19. - (Omissis). Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali e' obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale. (Omissis).". "Art. 23. - (Omissis). I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza puo' altresi' essere disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori gia' acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti. (Omissis).". - Per i riferimenti al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 si veda la nota all'art. 131. - Per i riferimenti alla legge 26 luglio 1975, n. 354 si veda la nota all'art. 6. Si trascrivono gli articoli 57, 58 e 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella nuova formulazione: "Art. 57. (Legittimazione alla richiesta dei benefici). - Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53 e 54 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina.". "Art. 58. (Comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza). - Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza e' data immediata comunicazione all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.". "Art. 70. (Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza). - 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello e' costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semiliberta', la liberazione condizionale, la riduzione di pena per la liberazione anticipata, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonche' per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge. 2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio. 3. Il tribunale e' composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonche' fra docenti di scienze criminalistiche. 4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessita del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili. 5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parita' di funzioni, nell'anzianita'; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4. 6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione e' posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere. 7. La composizione dei collegi giudicanti e' annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario. 8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 9. (Comma abrogato)". - Per i riferimenti al decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si veda la nota all'art. 73. Si trascrivono gli articoli 59, comma 1 e 61, nella nuova formulazione: "Art. 59. (Registrazione a debito). - 1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura; b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione; c) gli atti relativi alla procedura fallimentare.". "Art. 61. (Recupero delle imposte prenotate a debito) - 1. (Abrogato). 2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.". - La legge 13 aprile 1988, n. 117 recante "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1988, n. 88. Si trascrive l'art. 15 nella nuova formulazione: "Art. 15. (Patrocinio gratuito per i meno abbienti). - 1. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.". 2. (Comma abrogato). 3. (Comma abrogato). - Si trascrive il testo degli articoli 664, 692 e 694, comma 2, del codice di procedura penale: "Art. 664. (Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie). - 1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando cio' non sia espressamente stabilito. 2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata. 3. (Abrogato). 4. Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza esecutiva all'autorita' amministrativa competente.". "Art. 692. (Spese della custodia cautelare). - 1. Quando l'imputato e' condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia. 2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata. 3. (abrogato)". "Art. 694. (Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione). - (Omissis). 2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale e' ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi.". - La legge 21 febbraio 1989, n. 99, come modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, recante nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1989, n. 66. - Si trascrive l'art. 10 nella nuova formulazione risultante a seguito dell'abrogazione di tutti gli altri articoli e delle tabelle allegate. "Art. 10. - 1.( Abrogato). 2. Tutti i certificati del casellario giudiziale possono essere chiesti e rilasciati presso qualunque ufficio del casellario, indipendentemente dal luogo di nascita della persona cui si riferiscono. 3. (Abrogato). - Si trascrivono gli articoli 32 e 164, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione al codice di procedura penale), nella nuova formulazione: "Art. 32. (Recupero dei crediti professionali). - 1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese. 2. (Abrogato). 3. (Abrogato).". "Art. 164. Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli. 3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione.". - Per i riferimenti al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82 si veda la nota all'art. 115. Si trascrive l'art. 13, comma 6, nella nuova formulazione: "6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, sempreche' a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilita' di svolgere attivita' lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacita' lavorativa e' definita dalla commissione centrale e non puo' superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento puo' essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento puo' essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorita' che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'art. 11.". - Per i riferimenti al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si veda la nota all'art. 138. Si trascrivono gli articoli 25, comma 2 e 38, comma 1, nella nuova formulazione: "Art. 25. (Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte) - (Omissis). 2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio.". "Art. 38. (Richiesta di copie e notificazione della sentenza). - 1. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria e' tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.". - Il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 recante "disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1993, n. 268 e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10). Si trascrive l'art. 1, comma 3, nella nuova formulazione: "3. A tutte le sezioni, comprese quelle gia' istituite, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.". - Per i riferimenti al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si veda la nota all'art. 142. Si trascrive l'art. 13, comma 10, nella nuova formulazione: "10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonche', ove necessario, da un interprete.". - La legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario. - Per i riferimenti alla legge 21 luglio 2000, n. 205 si veda la nota all'art. 259. Si trascrive l'art. 5, comma 3, nella nuova formulazione: "3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione.Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio e' dichiarato estinto.". - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario. - La legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, supplemento ordinario.