ART. 3 (R)
                            (Definizioni)

   1.  Ai  fini  del  presente  testo  unico,  se non diversamente ed
espressamente indicato:
   a)  "magistrato"  e'  il  giudice  o  il pubblico ministero, anche
onorario,  preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme
di  legge  e  delle  disposizioni  dei  codici  di procedura penale e
civile;
   b)  "magistrato professionale" e' il magistrato che ha uno stabile
rapporto di servizio con l'amministrazione;
   c)  "magistrato  onorario"  e'  il  giudice  di  pace,  il giudice
onorario  di  tribunale,  il  vice  procuratore  onorario, il giudice
onorario aggregato;
   d)  "giudice  popolare" e' il componente non togato nei collegi di
assise;
   e)  "esperto"  e'  il  componente privato dell'ufficio giudiziario
minorile,  dell'ufficio  giudiziario  di  sorveglianza,  dell'ufficio
giudiziario agrario;
   f)  "ufficio  giudiziario"  e' l'ufficio del magistrato competente
secondo  le  norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura
penale e civile;
   g)   "ufficio"   e'   l'apparato  della  pubblica  amministrazione
strumentale  all'ufficio  giudiziario,  con  esclusione  in ogni caso
dell'ufficio finanziario;
   h)   "ufficio   finanziario"   e'  l'ufficio  dell'amministrazione
finanziaria competente secondo l'organizzazione interna;
   i)  "funzionario  addetto all'ufficio" e' la persona che svolge la
funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna;
   l)  "ufficiale  giudiziario"  e' la persona che svolge la funzione
secondo   l'organizzazione   interna  degli  uffici  notificazioni  e
protesti (UNEP);
   m)  "notificazione  da  parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini
delle  spettanze degli ufficiali giudiziari, e' la trasmissione della
notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto;
   n)  "ausiliario  del  magistrato"  e'  il  perito,  il  consulente
tecnico,  l'interprete,  il  traduttore  e  qualunque  altro soggetto
competente,  in  una determinata arte o professione o comunque idoneo
al  compimento  di  atti,  che il magistrato o il funzionario addetto
all'ufficio puo' nominare a norma di legge;
   o)   "processo"   e'  qualunque  procedimento  contenzioso  o  non
contenzioso di natura giurisdizionale;
   p) "processo penale" e' il procedimento o processo penale e penale
militare;
   q)  "amministrazione  pubblica ammessa alla prenotazione a debito"
e'  l'amministrazione  dello Stato, o altra amministrazione pubblica,
ammessa  da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di
spese a suo carico;
   r) "annotazione" e' l'attivita' su supporto cartaceo o informatico
per riportare il dato nei registri;
   s)  "prenotazione  a  debito" e' l'annotazione a futura memoria di
una  voce  di  spesa,  per  la  quale  non  vi  e' pagamento, ai fini
dell'eventuale successivo recupero;
   t)  "anticipazione"  e'  il  pagamento  di  una voce di spesa che,
ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, e' recuperabile;
   u) "sanzione pecuniaria processuale" e' la somma dovuta sulla base
delle  norme del codice di procedura civile e del codice di procedura
penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;
   v) "sanzione amministrativa pecuniaria" e' la sanzione pecuniaria,
anche  derivante  da  conversione della sanzione interdittiva, dovuta
dalle  persone  giuridiche, dalle societa' e dalle associazioni anche
prive  di  personalita' giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231;
   z)   "concessionario"   e'   il   soggetto   incaricato  ai  sensi
dell'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
 
          Note all'art. 3:
              -   Il  decreto  legislativo  8 giugno  2001,  n.  231,
          recante:  "Disciplina  della responsabilita' amministrativa
          delle   persone   giuridiche,   delle   societa'   e  delle
          associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
          dell'art.  11  della  legge  29 settembre  2000, n. 300" e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001,
          n. 140.
              - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 recante:
          "Modifica  della  disciplina in materia di servizi autonomi
          di cassa degli uffici finanziari" e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale 26 luglio 1997, n. 173. Si trascrive il
          testo dell'art. 4:
              "Art.  4. (Soggetti incaricati della riscossione). - 1.
          Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di
          riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo
          le  modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento
          concernente  l'istituzione  del  conto fiscale, emanato con
          decreto   28 dicembre  1993,  n.  567  del  Ministro  delle
          finanze.  Fino  al  31 dicembre  2002  per  i compensi alle
          aziende  di  credito  si  applicano  le disposizioni di cui
          all'art.  10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i
          compensi  ai  concessionari si applicano le disposizioni di
          cui  all'art.  61,  comma  3,  lettera  a), del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
              2.  A  seguito dell'entrata in funzione degli sportelli
          automatizzati  che consentono l'acquisizione in tempo reale
          dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le
          entrate  puo' essere affidato anche all'Ente poste italiane
          con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con i
          Ministri    del    tesoro    e    delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni.
              3.  Alla  trasmissione  dei  dati analitici relativi ad
          ogni  singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende
          di  credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13
          del   regolamento   concernente   l'istituzione  del  conto
          fiscale,  emanato  con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del
          Ministro delle finanze.
              4.  I  concessionari trasmettono, mensilmente, entro il
          giorno  venti  del  mese  successivo,  i  dati  relativi  a
          ciascuna  operazione  di riscossione e di pagamento, i dati
          analitici  relativi a ciascuna operazione di accreditamento
          effettuata  dagli  istituti  di credito, nonche' ai singoli
          versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale
          dello  Stato  ed  alle  casse  degli  enti  destinatari.  I
          concessionari  inoltre  trasmettono,  mensilmente, entro il
          giorno  venti  del  mese  successivo,  i  dati  relativi  a
          ciascuna   riscossione  eseguita  mediante  conto  corrente
          postale  vincolato  alle  sezioni  di tesoreria provinciale
          dello  Stato,  nonche' ai singoli postagiro effettuati alle
          medesime  sezioni  di  tesoreria  provinciale ed alle casse
          degli enti destinatari.
              5.   Con   decreto  dirigenziale  sono  determinate  le
          modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei
          dati.".