ART. 40 (L) (Determinazione di nuovi supporti e degli importi) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.
Nota all'art. 40: - Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 400/1988 si veda nota alle premesse.