ART. 40 (L)
         (Determinazione di nuovi supporti e degli importi)

    1.   Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
  dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
  proposta  del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
  dell'economia   e  delle  finanze,  sono  disciplinati,  anche  con
  riferimento  a  nuovi  mezzi  tecnologici, il diritto di copia e il
  diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base
  dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.
 
          Nota all'art. 40:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 2, della legge
          400/1988 si veda nota alle premesse.