ART. 44 (L)
               (Trasferte degli ufficiali giudiziari)

     1.  All'ufficiale  giudiziario,  che  accompagna il magistrato o
  l'appartenente  all'ufficio  per  l'assistenza  ad atti, spetta, in
  aggiunta  alle  spese  di  viaggio  e  all'indennita'  di trasferta
  secondo  le  norme  che  disciplinano  la missione per i dipendenti
  statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi
  degli   articoli  148  e  169  del  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica  15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a
  euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti,
  in  ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali
  assiste.
 
          Nota all'art. 44:
              -  Si  trascrive  il testo degli articoli 148 e 169 del
          decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  1229/1959
          (Ordinamento  degli  ufficiali  giudiziari e degli aiutanti
          ufficiali  giudiziari) pubblicato nel supplemento ordinario
          n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1960, n. 26:
              "Art.   148.   All'ufficiale  giudiziario  che  con  la
          percezione  dei  diritti  al netto del due per cento per le
          spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale
          non  venga  a  percepire l'importo dello stipendio iniziale
          previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica
          funzionale,  compete  a  carico  dell'erario  un'indennita'
          integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.
              Tale  importo e' progressivamente elevato, in relazione
          all'anzianita'    di   servizio   maturata   dall'ufficiale
          giudiziario,  all'ammontare  dello  stipendio  spettante ai
          dipendenti   della   sesta  qualifica  funzionale  di  pari
          anzianita' di servizio.
              Il  presidente  della  corte  di  appello provvede alla
          virtuale  attribuzione  ai  fini  suddetti  delle classi di
          stipendio  e  degli  aumenti periodici biennali nei limiti,
          alle   condizioni   e  con  la  procedura  previsti  per  i
          dipendenti civili dello Stato.
              Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato
          all'anzianita'  di  servizio,  concesso  secondo  le  norme
          vigenti   in   materia   agli  impiegati  dello  Stato,  e'
          attribuito   agli  ufficiali  giudiziari  che  siano  stati
          combattenti,  agli effetti del trattamento economico di cui
          ai  precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta
          del  presidente della corte di appello, sentito il pubblico
          ministero.".
              "Art. 169. All'aiutante ufficiale giudiziario che con i
          diritti  percepiti  al netto del due per cento per le spese
          di  ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non
          venga   a  percepire  l'importo  dello  stipendio  iniziale
          previsto   per   il   personale  appartenente  alla  quarta
          qualifica  funzionale  compete  a  carico  dell'erario  una
          indennita' fino a raggiungere l'importo medesimo.
              Tale  importo e' progressivamente elevato, in relazione
          all'anzianita' di servizio maturata dall'aiutante ufficiale
          giudiziario  all'ammontare  dello  stipendio  spettante  al
          personale   della   quarta  qualifica  funzionale  di  pari
          anzianita' di servizio.
              Si  applicano  all'aiutante  ufficiale  giudiziario  le
          disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 148.
              Per   la  liquidazione  della  indennita'  integrativa,
          l'ufficiale   giudiziario   o,   dove  esiste,  l'ufficiale
          giudiziario  dirigente  esegue  le  prescrizioni  di cui al
          primo   comma  dell'art.  149  anche  nei  confronti  degli
          aiutanti  ufficiali  giudiziari.  Si  osservano,  in quanto
          applicabili,  le  disposizioni  contenute nello stesso art.
          149 e negli artt. 150 e 152.".