ART. 44 (L) (Trasferte degli ufficiali giudiziari) 1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.
Nota all'art. 44: - Si trascrive il testo degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1960, n. 26: "Art. 148. All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, compete a carico dell'erario un'indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo e' progressivamente elevato, in relazione all'anzianita' di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti della sesta qualifica funzionale di pari anzianita' di servizio. Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato. Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato all'anzianita' di servizio, concesso secondo le norme vigenti in materia agli impiegati dello Stato, e' attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico ministero.". "Art. 169. All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla quarta qualifica funzionale compete a carico dell'erario una indennita' fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo e' progressivamente elevato, in relazione all'anzianita' di servizio maturata dall'aiutante ufficiale giudiziario all'ammontare dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale di pari anzianita' di servizio. Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 148. Per la liquidazione della indennita' integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso art. 149 e negli artt. 150 e 152.".