ART. 55 (L)
                    (Indennita' e spese di viaggio)

     1.  Per  l'indennita'  di  viaggio e di soggiorno, si applica il
  trattamento  previsto  per  i  dipendenti  statali. L'incaricato e'
  equiparato  al  dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui
  all'articolo  15  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E'
  fatta    salva    l'eventuale    maggiore    indennita'   spettante
  all'incaricato dipendente pubblico.
     2.   Le   spese  di  viaggio,  anche  in  mancanza  di  relativa
  documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe
  sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.
     3.  Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari
  sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.
 
          Nota all'art. 55:
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni pubbliche" e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  9 maggio  2001,  n.  106,  supplemento
          ordinario. L'art. 15 cosi' recita:
              "Art.   15.   (Dirigenti).   -   Art.  15  del  decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,  n.  29,  come  sostituito
          dall'art.  4  del  decreto legislativo 18 novembre 1993, n.
          470  e  successivamente modificato dall'art. 10 del decreto
          31 marzo  1998,  n.  80;  art.  27  del decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  commi  1  e  3, come sostituiti
          dall'art.  7  del  decreto legislativo 18 novembre 1993, n.
          470.
              1.  Nelle  amministrazioni pubbliche di cui al presente
          capo,  la dirigenza e' articolata nelle due fasce del ruolo
          unico  di  cui  all'art.  23.  Restano salve le particolari
          disposizioni   concernenti   le   carriere   diplomatica  e
          prefettizia  e  le  carriere delle Forze di polizia e delle
          Forze  armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
          ordinamento   autonomo,  e'  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 6.
              2.   Nelle  istituzioni  e  negli  enti  di  ricerca  e
          sperimentazione,  nonche'  negli altri istituti pubblici di
          cui  al  sesto  comma  dell'art.  33 della Costituzione, le
          attribuzioni   della   dirigenza   amministrativa   non  si
          estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
              3.  Per  ciascuna  struttura organizzativa non affidata
          alla   direzione   del  dirigente  generale,  il  dirigente
          preposto   all'ufficio   di   piu'   elevato   livello   e'
          sovraordinato  al  dirigente preposto ad ufficio di livello
          inferiore.
              4.  Per  le  regioni,  il  dirigente cui sono conferite
          funzioni  di  coordinamento e' sovraordinato, limitatamente
          alla    durata   dell'incarico,   al   restante   personale
          dirigenziale.
              5.  Per  il  Consiglio  di  Stato  e  per  i  tribunali
          amministrativi  regionali,  per  la  Corte  dei conti e per
          l'Avvocatura  generale  dello Stato, le attribuzioni che il
          presente  decreto  demanda  agli  organi di Governo sono di
          competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di
          Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato
          generale  dello  Stato;  le  attribuzioni  che  il presente
          decreto   demanda   ai   dirigenti   preposti   ad   uffici
          dirigenziali  di  livello  generale  sono di competenza dei
          segretari generali dei predetti istituti.".