ART. 58 (L)
                      (Indennita' di custodia)

     1.  Al  custode,  diverso  dal proprietario o avente diritto, di
  beni  sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei
  soli  casi  previsti  dal codice di procedura civile, al custode di
  beni  sottoposti  a  sequestro  penale  conservativo  e a sequestro
  giudiziario  e conservativo, spetta un'indennita' per la custodia e
  la conservazione.
     2.   L'indennita'   e'  determinata  sulla  base  delle  tariffe
  contenute  in  tabelle,  approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in
  via residuale, secondo gli usi locali.
     3.    Sono   rimborsabili   eventuali   spese   documentate   se
  indispensabili per la specifica conservazione del bene.