ART. 6 (L)
                       (Remissione del debito)

   1.  Se  l'interessato non e' stato detenuto o internato, il debito
per le spese del processo e' rimesso nei confronti di chi si trova in
disagiate  condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in
liberta'.
   2.  Se  l'interessato e' stato detenuto o internato, il debito per
le  spese  del  processo  e per quelle di mantenimento e' rimesso nei
confronti  di  chi  si  trova in disagiate condizioni economiche e ha
tenuto  in  istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30
ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
   3.  La  domanda, corredata da idonea documentazione, e' presentata
dall'interessato  o  dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio
di  disciplina,  di  cui  alla  legge  26  luglio  1975,  n.  354, al
magistrato competente, fino a che non e' conclusa la procedura per il
recupero, che e' sospesa se in corso.
 
          Note all'art. 6:
              -  Si  trascrive  l'art.  30-ter,  comma 8, della legge
          26 luglio  1975,  n.  354, recante: "Norme sull'ordinamento
          penitenziario  e  sull'esecuzione  delle misure privative e
          limitative   della  liberta'",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, supplemento ordinario:
              "8.  La  condotta  dei condannati si considera regolare
          quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato
          costante   senso   di  responsabilita'  e  correttezza  nel
          comportamento  personale, nelle attivita' organizzate negli
          istituti   e   nelle   eventuali   attivita'  lavorative  o
          culturali.".