ART. 68 (L)
          (Indennita' degli esperti delle sezioni agrarie)

     1.  Agli  esperti  delle  sezioni  agrarie  e'  dovuta, per ogni
  udienza, l'indennita' di euro 1,55.
     2.  Nel  caso  in  cui  l'udienza  si svolge in luogo diverso da
  quello  in cui l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e
  le  indennita'  di trasferta nella misura prevista per i dipendenti
  statali  aventi  qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo
  unico,  ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo
  2001, n. 165.
 
          Nota all'art. 68:
              -  Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n.
          165/2001 vedi la nota all'art. 55.