ART. 71 (L)
  (Domanda  di  liquidazione  e  decadenza del diritto per testimoni,
        ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)

     1.  Le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e
  ai  loro  accompagnatori,  le  indennita' e le spese di viaggio per
  trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si
  svolge  il  processo  di  cui  al  titolo  V  della  parte II, e le
  spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda
  degli  interessati,  presentata  all'autorita'  competente ai sensi
  degli articoli 165 e 168.
     2.  La  domanda  e'  presentata,  a pena di decadenza: trascorsi
  cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle
  operazioni   per   gli   onorari  e  le  spese  per  l'espletamento
  dell'incarico  degli  ausiliari  del magistrato; trascorsi duecento
  giorni  dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di
  atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e
  indennita' di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
     3.  In  caso  di  pagamento  in  contanti  l'importo deve essere
  incassato,  a  pena  di  decadenza,  entro  duecento  giorni  dalla
  ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.