ART. 72 (R) (Domanda di liquidazione di acconti dell'indennita' di custodia) 1. L'indennita' di custodia e' liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.