ART. 8 (L)
                         (Onere delle spese)

   1.  Ciascuna  parte provvede alle spese degli atti processuali che
compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al
processo  quando  l'anticipazione e' posta a suo carico dalla legge o
dal magistrato.
   2.  Se  la  parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le
spese  sono  anticipate  dall'erario o prenotate a debito, secondo le
previsioni della parte III del presente testo unico.