ART. 80 (L)
                       (Nomina del difensore)

     1.  Chi  e'  ammesso  al  patrocinio  puo' nominare un difensore
  scelto  tra  gli  iscritti  negli  elenchi  degli  avvocati  per il
  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  istituiti  presso  i  consigli
  dell'ordine  del distretto di corte di appello nel quale ha sede il
  magistrato  competente  a  conoscere  del  merito  o  il magistrato
  davanti al quale pende il processo.
     2.  Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le
  sezioni  riunite  o  le  sezioni giurisdizionali centrali presso la
  Corte  dei  conti,  gli  elenchi  sono  quelli  istituiti  presso i
  consigli  dell'ordine  del  distretto di corte di appello del luogo
  dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.