ART. 81 (L) (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato) 1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. 2. L'inserimento nell'elenco e' deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni: a) attitudini ed esperienza professionale; b) assenza di sanzioni disciplinari; c) anzianita' professionale non inferiore a sei anni. 3. L'inserimento nell'elenco e' revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare. 4. L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.