Art. 3. 
   1.  Al  fine  di  ottemperare  all'impegno  adottato  dalla  Sesta
Conferenza delle Parti della Convenzione sui  cambiamenti  climatici,
svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in  via
di  sviluppo,  come  stabilito  dalle  decisioni  FCCC/CP/2001/L14  e
FCCC/CP/2001/L15, e' autorizzata la spesa  annua  di  68  milioni  di
euro, a decorrere dall'anno 2003.