Art. 4.
   1.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 25
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2002,  2003 e 2004, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
   2.  All'onere  derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato
in  68  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante  corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003
e  2004  dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2002,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando   i   seguenti   accantonamenti,   per   i
sottoindicati importi espressi in migliaia di euro:
   a)  Ministero  dell'economia  e delle finanze: 43.110 per il 2003;
13.258 per il 2004;
   b)  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali: 6.890 per il
2003; 6.890 per il 2004;
   c) Ministero degli affari esteri: 10.147 per il 2004;
   d)  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca:
12.242 per il 2004;
   e) Ministero dell'interno: 10.000 per il 2003; 10.000 per il 2004;
   f)  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti: 8.000 per il
2003; 7.853 per il 2004;
   g)  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali: 6.130 per il
2004;
   h) Ministero della salute: 1.480 per il 2004.
   3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 1 giugno 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
  Visto, il Guardasigilli: Castelli

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