Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 APRILE 2002, n. 68 All'articolo 1: al comma 2, secondo periodo, le parole: "Lo statuto" sono sostituite dalle seguenti: "Un apposito statuto"; al comma 3, primo periodo, le parole: "e' effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "sono assicurati" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Resta salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, per il materiale a basso e ad alto rischio, lavorato in impianti ad alto rischio collegati in continuo agli impianti di macellazione avicoli. In tali casi sul materiale trasformato in farine ottenuto in detti impianti e' riconosciuto un contributo fino a euro 165 a tonnellata. La determinazione dell'indennizzo e' stabilita dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE), d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole e forestali"; al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "articolo 20", sono inserite le seguenti: ", comma 2," e al terzo periodo le parole: "sentita la" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa in sede di".