IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modificazioni; 
  Visto il C.C.N.L. del personale dipendente del comparto Ministeri, 
sottoscritto in data 16 febbraio 1999  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 25 febbraio 1999 valido per il quadriennio 1998-2001; 
  Visto l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come 
modificato dal comma 4 dell'articolo 13 della legge 17  maggio  1999,
n. 144; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, e la tabella B6 del decreto del 
Ministro della giustizia di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
pubblici del 4 aprile 2001; 
  Visti il verbale dell'accordo raggiunto in data 25 maggio 2001, in 
sede di contrattazione decentrata di  amministrazione  con  il  quale
sono stabiliti le modalita' e i criteri di ripartizione del  predetto
incentivo economico; 
  Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione 
consultiva per gli  atti  normativi  nell'adunanza  dell'11  febbraio
2002; 
  Vista la comunicazione effettuata con nota n. 002/414 in data 
18 marzo 2002 alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. La somma di cui al comma 1 dell'articolo 18, legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni, e' ripartita dal  dirigente
dell'ufficio   di    livello    dirigenziale    generale    attuatore
dell'intervento in base al presente regolamento. 
  2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 e' 
individuato, in base all'articolo 18, comma 1, della citata legge  n.
109 del 1994, e successive modificazioni, tra il  responsabile  unico
del procedimento, gli incaricati della redazione  del  progetto,  del
piano della sicurezza, della direzione dei  lavori  e  del  collaudo,
nonche' tra i loro collaboratori. 
  3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di 
un'opera o di un lavoro, o al costo indicato nel quadro economico per
la realizzazione di un'opera o un lavoro nei casi in cui l'onere  non
sia interamente a carico dello Stato, per determinare la somma di cui
al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, e' data
dalla addizione di una delle aliquote percentuali di cui al  seguente
punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b): 
    a) aliquota percentuale relativa all'entita' dell'opera 
determinata come di seguito: 
      1) 0,75 per cento per progetti il cui importo a base di gara 
non ecceda euro 150.000; 
      2) 0,70 per cento per progetti il cui importo a base di gara e' 
compreso tra euro 150.001 ed euro 750.000; 
      3) 0,65 per cento per progetti il cui importo a base di gara e' 
compreso tra euro 750.001 ed euro 5.000.000; 
      4) 0,60 per cento per progetti il cui importo a base di gara e' 
compreso tra euro 5.000.001 ed euro 25.000.000; 
      5) 0,50 per cento per progetti il cui importo a base di gara 
supera 25.000.000 di euro; 
    b) aliquota percentuale relativa alla tipologia dell'opera 
determinata come di seguito: 
      1) 0,75 per cento per progetti riguardanti nuove opere, 
ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo; 
      2) 0,65 per cento per progetti di manutenzione straordinaria; 
      3) 0,50 per cento per progetti di manutenzione ordinaria. 
  4. L'aliquota percentuale complessiva e' applicata nella misura 
massima dell'1,5 per cento nei seguenti casi: 
    a) progetti costituiti da piu' sottoprogetti specialistici; 
    b) progetti realizzati per stralci funzionali. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto 
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  dalle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 
          11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modifiche   e
          integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici): 
              "Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). - 1. 
          Una somma non  superiore  all'1,5  per  cento  dell'importo
          posto a base di gara di un'opera o di un lavoro,  a  valere
          direttamente sugli stanziamenti di cui all'art.  16,  comma
          7, e' ripartita, per ogni singola opera o  lavoro,  con  le
          modalita' ed i criteri previsti in sede  di  contrattazione
          decentrata  ed   assunti   in   un   regolamento   adottato
          dall'amministrazione,  tra  il   responsabile   unico   del
          procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,
          del piano della sicurezza, della direzione dei lavori,  del
          collaudo nonche' tra i loro collaboratori.  La  percentuale
          effettiva,  nel  limite  massimo  dell'1,5  per  cento,  e'
          stabilita dal regolamento in rapporto  all'entita'  e  alla
          complessita'  dell'opera  da  realizzare.  La  ripartizione
          tiene conto delle  responsabilita'  professionali  connesse
          alle specifiche prestazioni da  svolgere.  Le  quote  parti
          della predetta somma corrispondenti a prestazioni  che  non
          sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima, costituiscono economie. I commi quarto  e  quinto
          dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23
          ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati.  I  soggetti  di  cui
          all'art. 2, comma  2,  lettera  b),  possono  adottare  con
          proprio provvedimento analoghi criteri. 
              2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa 
          alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione  comunque
          denominato e' ripartito, con  le  modalita'  ed  i  criteri
          previsti  nel  regolamento  di  cui  al  comma  1,  tra   i
          dipendenti  dell'amministrazione  aggiudicatrice   che   lo
          abbiano redatto. 
              2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei 
          capitoli delle categorie X e XI del bilancio  dello  Stato,
          le   amministrazioni   competenti   destinano   una   quota
          complessiva non superiore al 10 per cento del totale  degli
          stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura  dei
          progetti preliminari, nonche' dei  progetti  definitivi  ed
          esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,
          studi di impatto  ambientale  od  altre  rilevazioni,  alla
          stesura dei piani di sicurezza e  di  coordinamento  e  dei
          piani generali di sicurezza quando previsti  ai  sensi  del
          decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,  e  agli  studi
          per    il    finanziamento    dei     progetti,     nonche'
          all'aggiornamento    ed    adeguamento    alla    normativa
          sopravvenuta dei progetti gia'  esistenti  d'intervento  di
          cui sia riscontrato il  perdurare  dell'interesse  pubblico
          alla realizzazione dell'opera.  Analoghi  criteri  adottano
          per i propri bilanci le regioni  e  le  province  autonome,
          qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni  e
          le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate  dai
          comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
          il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
          finanziare anche  quote  relative  alle  spese  di  cui  al
          presente   articolo,   sia   pure   anticipate    dall'ente
          mutuatario. 
              2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di 
          lavoro a tempo parziale non possono espletare,  nell'ambito
          territoriale  dell'ufficio   di   appartenenza,   incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni se non  conseguenti
          ai rapporti d'impiego. 
              2-quater. E' vietato l'affidamento di attivita' di 
          progettazione,  direzione  lavori,  collaudo,  indagine   e
          attivita'  di  supporto  a  mezzo  di  contratti  a   tempo
          determinato od altre procedure diverse da  quelle  previste
          dalla presente legge". 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 
          successive     modifiche     ed     integrazioni,     reca:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge
          23 ottobre 1992, n. 421". 
              - Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 
          1994, n. 109, come modificato  dal  comma  4  dell'art.  13
          della legge 17 maggio 1999, vedasi nota al titolo. 
              - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'   il
          seguente: 
              "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati 
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
              - Si riporta il testo del comma 25, dell'art. 17 della 
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo): 
              "25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in 
          via obbligatoria: 
                a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo 
          e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione  di  testi
          unici; 
                b) per la decisione dei ricorsi straordinari al 
          Presidente della Repubblica; 
                c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e 
          convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri". 
          Nota all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 
          1994, n. 109, come modificato  dal  comma  4  dell'art.  13
          della legge 17 maggio 1999,  n.  144,  vedasi  in  nota  al
          titolo.