Art. 2. 
  1. La somma, determinata con i criteri di cui all'articolo 1, e' 
ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'articolo 1, in base
a quanto segue: 
    a) responsabile del procedimento: 13 per cento; 
    b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 
50 per cento; 
    c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro 
tecnici collaboratori: 5 per cento; 
    d) incaricati della direzione dei lavori e loro tecnici 
collaboratori: 18 percento; 
    e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10 per 
cento; 
    f) altri componenti dell'ufficio che hanno collaborato alla 
predisposizione  degli  atti  pur  non  sottoscrivendone  i  relativi
elaborati: 4 per cento. 
  2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ipotesi in cui 
la redazione di un progetto richieda l'apporto di una  pluralita'  di
competenze   tecniche,   puo'   nominare   un   coordinatore    della
progettazione. 
  3. L'aliquota di cui al punto c) del comma 1 e' addizionata a 
quella di cui al punto b), del medesimo comma, qualora  il  piano  di
sicurezza e di coordinamento  di  cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo 14 agosto l996, n. 494, e successive  modificazioni,  sia
sostituito ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, lettera  b)  della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 
  4. L'aliquota di cui al punto e), comma 1, e' addizionata a quella 
di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato
di collaudo e' sostituito con quello di regolare esecuzione. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto 
          legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive  modifiche
          e  integrazioni  (Attuazione  della   direttiva   92/577CEE
          concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
          da attuare nei cantieri temporanei o mobili): 
              "Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). - 1. 
          Il  piano  contiene  l'individuazione,   l'analisi   e   la
          valutazione dei rischi, e  le  conseguenti  procedure,  gli
          apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta
          la durata dei  lavori,  il  rispetto  delle  norme  per  la
          prevenzione degli infortuni e la tutela  della  salute  dei
          lavoratori, nonche' la stima dei  relativi  costi  che  non
          sono  soggetti  al  ribasso  nelle  offerte  delle  imprese
          esecutrici.  Il  piano  contiene  altresi'  le  misure   di
          prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale  presenza
          simultanea o successiva di piu' imprese  o  dei  lavoratori
          autonomi ed e' redatto anche al fine di  prevedere,  quando
          cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni
          quali  infrastrutture,  mezzi  logistici  e  di  protezione
          collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica
          e prescrizioni correlate alla  complessita'  dell'opera  da
          realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo  di
          costruzione. 
              In particolare il piano contiene, in relazione alla 
          tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi: 
                a) modalita' da seguire per la recinzione del 
          cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 
                b) protezioni o misure di sicurezza contro i 
          possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno; 
                c) servizi igienico-assistenziali; 
                d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla 
          presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture
          sotterranee; 
                e) viabilita' principale di cantiere; 
                f) impianti di alimentazione e reti principali di 
          elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 
                g) impianti di terra e di protezione contro le 
          scariche atmosferiche; 
                h) misure generali di protezione contro il rischio di 
          seppellimento da adottare negli scavi; 
                i) misure generali da adottare contro il rischio di 
          annegamento; 
                l) misure generali di protezione da adottare contro 
          il rischio di caduta dall'alto; 
                m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria nei 
          lavori in galleria; 
                n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e 
          della volta nei lavori in galleria; 
                o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso 
          di estese demolizioni  o  manutenzioni,  ove  le  modalita'
          tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; 
                p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di 
          incendio o esplosione connessi con lavorazioni e  materiali
          pericolosi utilizzati in cantiere; 
                q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto 
          dall'art. 14; 
                r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto 
          dall'art. 5, comma 1, lettera c); 
                s) valutazione, in relazione alla tipologia dei 
          lavori,  delle  spese  prevedibili  per  l'attuazione   dei
          singoli elementi del piano; 
                t) misure generali di protezione da adottare contro 
          gli sbalzi eccessivi di temperatura. 
              2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte 
          integrante del contratto d'appalto. 
              3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i 
          lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto  previsto
          nel piano di cui al  comma  1  e  nel  piano  operativo  di
          sicurezza. 
              4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono 
          a disposizione dei rappresentanti per  la  sicurezza  copia
          del piano di sicurezza  e  di  coordinamento  e  del  piano
          operativo  di   sicurezza   almeno   dieci   giorni   prima
          dell'inizio dei lavori. 
              5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare 
          al coordinatore per l'esecuzione proposte  di  integrazione
          al piano di sicurezza e di coordinamento,  ove  ritenga  di
          poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
          della propria esperienza.  In  nessun  caso,  le  eventuali
          integrazioni possono giustificare modifiche  o  adeguamento
          dei prezzi pattuiti. 
              6. Le disposizioni del presente articolo non si 
          applicano  ai  lavori  la  cui  esecuzione   immediata   e'
          necessaria  per  prevenire  incidenti   imminenti   o   per
          organizzare urgenti misure di salvataggio". 
              - Si trascrive il testo dell'art. 31, comma 1-bis, 
          lettera b) della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109: 
              "1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e 
          comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore  od
          il concessionario redige e  consegna  ai  soggetti  di  cui
          all'art. 2, comma 2: 
                a) eventuali proposte integrative del piano di 
          sicurezza e  di  coordinamento  e  del  piano  generale  di
          sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi  del
          decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; 
                b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di 
          sicurezza e  di  coordinamento  e  del  piano  generale  di
          sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi
          del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; 
                c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene 
          alle proprie scelte  autonome  e  relative  responsabilita'
          nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei
          lavori,  da  considerare  come   piano   complementare   di
          dettaglio del piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  e
          dell'eventuale piano generale di sicurezza,  quando  questi
          ultimi siano previsti ai sensi del decreto  legislativo  14
          agosto  1996,  n.  494,  ovvero  del  piano  di   sicurezza
          sostitutivo di cui alla lettera b).