Art. 3. 
  1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del 
presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo  2,
comma 1, lettere b), c), d), e) sono ripartiti tra gli stessi secondo
la seguente formula: 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
ove: P i indica la somma per ciascun progetto da ripartire ai 
tecnici di cui ai punti b), c), d), e); 
 
M j indica il coefficiente di compenso professionale di cui al 
comma 2; 
 
N j indica il coefficiente di prestazione di cui al comma 3. 
 
2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle 
competenze assunte nell'ambito del progetto, e' cosi' fissato: 
 
a) progettista, direttore lavori, collaudatore: 0,50; 
 
b) collaboratore tecnico che partecipa direttamente alla 
redazione degli elaborati: 0,30; 
 
c) altri collaboratori: 0,15. 
 
3. Il coefficiente di prestazione e' pari a 1 nel caso di totale 
partecipazione  da  parte  dell'incaricato  o   collaboratore.   Tale
coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attivita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e) non e'  totale,  e'
fissato dal responsabile unico del procedimento, caso  per  caso,  in
proporzione al  lavoro  svolto  e,  comunque,  con  valore  inferiore
all'unita'. 
 
4. Qualora nella redazione di un progetto o fasi di esso non si 
renda necessario l'inserimento di uno dei profili  professionali,  il
compenso e' ripartito esclusivamente tra il personale dipendente  che
ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto. 
 
5. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto f) 
e' ripartita in parti uguali. 
 
6. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione
del progetto  in  fasi  o  parti  dello  stesso,  si  fa  riferimento
all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a
questi la percentuale di tale importo. 
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
Roma, 16 aprile 2002 
 
Il Ministro ad interim: Berlusconi 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2002 
 
Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 113