IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di garantire la
sicurezza  nella  circolazione stradale, in considerazione dell'ormai
iniziato  esodo estivo e dell'incremento considerevole dei veicoli su
strade ed autostrade;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 giugno 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno e della giustizia;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Le  disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo
15  gennaio  2002,  n.  9,  hanno  effetto  a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.