Art. 4

  1.  Sulle  autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonche'
sulle altre strade, individuate con apposito decreto dal prefetto, ai
sensi  del comma 2, gli organi di polizia stradale, di cui al comma 1
dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285,
secondo  le  direttive  fornite dal Ministro dell'interno, sentito il
Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, possono impiegare od
installare  dispositivi  o  mezzi  tecnici  di controllo del traffico
finalizzati  al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di
comportamento  stabilite dall'articolo 142 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
  2. Il prefetto, sentiti gli organi locali di polizia stradale, e su
conforme parere degli enti proprietari, individua le strade di cui al
comma  1, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni
strutturali e plano-altimetriche, di traffico o di altre cause per le
quali   non  e'  possibile  il  fermo  di  un  veicolo  senza  recare
pregiudizio  alla  sicurezza  della  circolazione, alla fluidita' del
traffico  o  all'incolumita'  degli  agenti  operanti  e dei soggetti
controllati.