ART. 11.
                           (Norma finale).

1.  In  tutte le disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali
nelle  quali  e'  espressamente  o implicitamente richiamato il ruolo
unico dei dirigenti, tale richiamo va inteso come effettuato ai ruoli
dei dirigenti delle singole amministrazioni.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 15 luglio 2002

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli