Art. 11. Orario di lavoro 1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali. 2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festivita' o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate. 3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono pagate con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti, tenuto conto delle esigenze di servizio. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. 4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario di lavoro settimanale. 5. I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con l'impiego in missioni internazionali sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile. 6. Per ragioni di servizio l'Amministrazione puo' ricorrere all'istituto della reperibilita' per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Il personale puo' essere comandato di reperibilita' per un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese. 7. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive. 8. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.