Art. 11.
                          Orario di lavoro
  1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
  2.  I  servizi  armati e non, effettuati oltre il normale orario di
lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella
misura  pari  alla  durata  del  servizio prestato, oltre al recupero
della  festivita'  o della giornata non lavorativa qualora effettuati
nelle predette giornate.
  3.  Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono pagate con
il  compenso  per  lavoro  straordinario  nell'ambito  degli ordinari
stanziamenti  di  bilancio  entro  i  limiti  massimi  previsti dalle
disposizioni vigenti, tenuto conto delle esigenze di servizio. Le ore
eccedenti   l'orario  di  lavoro  settimanale  che  non  siano  state
retribuite  devono  essere  recuperate  mediante  riposo compensativo
entro  il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state
effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve
le improrogabili esigenze di servizio.
  4.  Il  personale  inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia
del  tempo  necessario  all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento  del  turno  ordinario previsto o dal completamento
dello  stesso.  Il  turno  giornaliero si intende completato anche ai
fini dell'espletamento dell'orario di lavoro settimanale.
  5.  I  riposi  settimanali  non  fruiti  per  esigenze connesse con
l'impiego in missioni internazionali sono fruiti all'atto del rientro
in  territorio  nazionale  nella  misura  pari alla differenza tra il
beneficio  spettante  ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della
normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
  6.   Per  ragioni  di  servizio  l'Amministrazione  puo'  ricorrere
all'istituto  della  reperibilita'  per esigenze di almeno dodici ore
consecutive.  Il personale puo' essere comandato di reperibilita' per
un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.
  7.  Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di  riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
  8.  Fermo  restando  il  diritto  al recupero, al personale che per
sopravvenute   inderogabili   esigenze   di   servizio  sia  chiamato
dall'Amministrazione  a  prestare  servizio  nel  giorno destinato al
riposo  settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una
indennita'   di  euro  5,00  a  compensazione  della  sola  ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero.