Art. 13.
                 Licenze straordinarie e aspettativa
  1.  La  riduzione  di  un  terzo di tutti gli assegni, spettanti al
pubblico  dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
di licenza straordinaria, con esclusione delle indennita' per servizi
e  funzioni  di  carattere  speciale  e  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario   prevista  dall'articolo  3,  comma  39,  della  legge
finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze armate.
  2.  Ferma  restando la vigente disciplina in materia di trattamento
economico,  il  personale  militare,  giudicato  permanentemente  non
idoneo  al  servizio in modo parziale, permane ovvero e' collocato in
aspettativa  fino  alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza
da  causa  di  servizio  della lesione o infermita' che ha causato la
predetta  non  idoneita', anche oltre i limiti massimi previsti dalla
normativa  vigente. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli
altri  periodi  di  aspettativa  fruiti  ad  altro titolo ai fini del
raggiungimento del predetto limite massimo.
  3.  Il  personale  con almeno cinque anni di anzianita' di servizio
maturati  presso la stessa Amministrazione puo' usufruire del congedo
per  la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n.
53,  per  un  periodo  non  superiore  a  undici mesi, continuativo o
frazionato,  nell'arco  dell'intera  vita lavorativa. Tale congedo e'
autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo.
  4.  Il  congedo  per  la formazione e' finalizzato al completamento
della  scuola  dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di
secondo   grado,   del   diploma  universitario  o  di  laurea,  alla
partecipazione  ad  attivita'  formative  diverse  da quelle poste in
essere o finanziate dall'Amministrazione.
  5.  Il  personale  che  fruisce del congedo per la formazione viene
collocato  in  aspettativa,  oltre  i limiti vigenti, senza assegni e
tale  periodo  non  e' computato nell'anzianita' di servizio e non e'
utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e
previdenza.
  6.  Il  personale  che  puo'  avvalersi  di tale beneficio non puo'
superare il 3% della forza effettiva complessiva.
  7. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione
deve  presentare  istanza  almeno  sessanta  giorni prima dell'inizio
della fruizione del congedo.
  8.   Il  congedo  per  la  formazione  puo'  essere  differito  con
provvedimento  motivato  per improrogabili esigenze di servizio e non
puo'  essere  concesso in caso di impiego in missioni umanitarie e di
pace.
 
          Note all'art. 13:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 3, comma 39, della
          legge  24 dicembre  1993,  n. 537 (Interventi correttivi di
          finanza pubblica):
              "39.  Per  il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
          di  congedo  straordinario  spettano al pubblico dipendente
          tutti   gli  assegni,  ridotti  di  un  terzo,  escluse  le
          indennita'  per  servizi e funzioni di carattere speciale e
          per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo
          di  congedo  ordinario e straordinario, esclusi i giorni di
          cui  al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente
          tutti  gli  assegni  escluse  le  indennita'  per servizi e
          funzioni  di carattere speciale e per prestazioni di lavoro
          straordinario.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  5,  della  legge
          8 marzo  2000,  n.  53  (Disposizioni per il sostegno della
          maternita'  e  della paternita', per il diritto alla cura e
          alla  formazione  e  per  il  coordinamento dei tempi delle
          citta):
              "Art.  5  (Congedi  per  la  formazione).  -  1.  Ferme
          restando  le  vigenti disposizioni relative al diritto allo
          studio  di  cui  all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n.
          300,  i  dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati,
          che  abbiano  almeno  cinque anni di anzianita' di servizio
          presso   la   stessa  azienda  o  amministrazione,  possono
          richiedere  una  sospensione  del  rapporto  di  lavoro per
          congedi  per  la formazione per un periodo non superiore ad
          undici   mesi,   continuativo   o   frazionato,   nell'arco
          dell'intera vita lavorativa.
              2.  Per  "congedo  per la formazione" si intende quello
          finalizzato  al completamento della scuola dell'obbligo, al
          conseguimento  del  titolo  di studio di secondo grado, del
          diploma  universitario  o di laurea, alla partecipazione ad
          attivita'  formative  diverse  da  quelle poste in essere o
          finanziate dal datore di lavoro.
              3.  Durante  il periodo di congedo per la formazione il
          dipendente  conserva  il  posto  di lavoro e non ha diritto
          alla   retribuzione.   Tale   periodo  non  e'  computabile
          nell'anzianita'  di  servizio  e  non  e' cumulabile con le
          ferie,  con  la  malattia  e con altri congedi. Una grave e
          documentata  infermita', individuata sulla base dei criteri
          stabiliti  dal medesimo decreto di cui all'art. 4, comma 4,
          intervenuta  durante il periodo di congedo, di cui sia data
          comunicazione  scritta  al  datore  di lavoro, da' luogo ad
          interruzione del congedo medesimo.
              4. Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta
          di   congedo  per  la  formazione  ovvero  puo'  differirne
          l'accoglimento    nel    caso    di   comprovate   esigenze
          organizzative.   I   contratti   collettivi   prevedono  le
          modalita'  di  fruizione del congedo stesso, individuano le
          percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
          disciplinano  le  ipotesi  di  differimento  o  di  diniego
          all'esercizio  di  tale  facolta'  e  fissano i termini del
          preavviso,  che comunque non puo' essere inferiore a trenta
          giorni.
              5. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo
          di  cui  al  presente  articolo,  ovvero  al versamento dei
          relativi  contributi,  calcolati  secondo  i  criteri della
          prosecuzione volontaria.".