Art. 14.
       Applicazione del testo unico a tutela della maternita'
  1. Il personale militare che si trova nelle condizioni previste dal
testo unico a tutela della maternita', ha diritto ai seguenti periodi
di  astensione  dal  lavoro,  in  aggiunta  alla  licenza ordinaria e
straordinaria previste dal primo quadriennio normativo Forze armate:
    a) "licenza  di  maternita'",  con  cui  si  intende l'astensione
obbligatoria dal lavoro del personale militare femminile;
    b) "licenza  di  paternita'", con cui si intende l'astensione dal
lavoro  del  personale  militare maschile, fruito in alternativa alla
licenza di maternita';
    c) "licenza   parentale",   con   cui   si  intende  l'astensione
facoltativa dal lavoro del personale militare femminile o maschile;
    d) "licenza   per  malattia  del  figlio",  con  cui  si  intende
l'astensione  facoltativa dal lavoro del personale militare femminile
o maschile in dipendenza della malattia stessa.
  2.  Le licenze di cui al comma 1 non riducono il periodo di licenza
ordinaria  spettante,  l'importo  della tredicesima mensilita' e sono
computate  per  intero  nell'anzianita'  di  servizio,  salvo diversa
indicazione.
  3.  La  richiesta  della  licenza di cui al comma 1, lettera c), va
presentata,  salvo  casi di oggettiva impossibilita', almeno quindici
giorni  prima  della  data  di  decorrenze  delle  stesse. In caso di
fruizione  frazionata,  tra  un  periodo  e l'altro, deve aver luogo,
anche per un solo giorno, un'effettiva ripresa del servizio.
  4. Nei periodi di licenza di maternita' o di licenza di paternita',
previsti  dall'articolo  16  e seguenti e dall'articolo 28 e seguenti
del   testo   unico   a  tutela  della  maternita',  spetta  l'intera
retribuzione,  intesa  in tutte le sue componenti fondamentali aventi
natura fissa e continuativa mensile.
  5.  In  caso  di  parto  prematuro, al personale militare femminile
spetta  comunque il periodo di licenza di maternita' non goduto prima
della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessita'  di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
pubblica  o  privata,  la  madre  ha  facolta' di riprendere servizio
richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante
la  sua  idoneita'  al servizio, la fruizione del restante periodo di
licenza  di  maternita'  post-parto e del periodo ante-parto, qualora
non  fruito,  a  decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del
bambino.
  6.  Nel  periodo  di licenza parentale, previsto dall'articolo 32 e
seguenti  del  testo  unico  sulla  maternita', al personale militare
femminile  o,  in  alternativa,  a  quello  maschile  spetta l'intera
retribuzione  fissa  e  continuativa  mensile,  con  esclusione delle
indennita'  legate  all'effettivo  impiego  e del compenso per lavoro
straordinario,  per  un periodo non superiore a quarantacinque giorni
nel triennio.
  7.  Successivamente  al  periodo  di  cui  al  comma  4  e  sino al
compimento  del  terzo  anno  di  vita del bambino, nei casi previsti
dall'articolo   47   e  seguenti  del  testo  unico  a  tutela  della
maternita',  al  personale  militare  femminile  e, in alternativa, a
quello  maschile,  sono  riconosciuti fino a cinque giorni lavorativi
l'anno  di  licenza  per  malattia del figlio retribuita con l'intera
retribuzione  fissa  e  continuativa, con esclusione delle indennita'
legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario.
Per  i successivi periodi di licenza previsti dalla vigente normativa
non viene corrisposta retribuzione.
  8.  Ai  fini  della  corresponsione  della  retribuzione  intera, i
periodi  temporali di cui ai commi 6 e 7 sono computati nel limite di
quarantacinque   giorni   annui   previsto  dall'art.  13  del  primo
quadriennio  normativo  Forze  armate.  Il  personale  interessato ha
comunque  facolta'  di  esprimere  nell'istanza  di  concessione  del
beneficio la volonta' di avvalersi del trattamento economico previsto
per   la  fattispecie  richiesta  nel  testo  unico  a  tutela  della
maternita'.
  9.  I  riposi  giornalieri  di  cui agli articoli 39 e seguenti del
testo  unico  a  tutela  della maternita' non incidono sul periodo di
licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
  10.  Nei  casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale
di  cui  all'articolo 27, commi 2 e 3, del testo unico a tutela della
maternita',   e'  giustificata  con  la  concessione,  da  parte  del
Comandante   di  corpo,  di  un  corrispondente  periodo  di  licenza
straordinaria   senza   assegni   non   computabile   nel  limite  di
quarantacinque  giorni  annui  previsto  dall'articolo  13  del primo
quadriennio  normativo  Forze armate. Il predetto periodo di licenza,
che  non  riduce  il  periodo  di  licenza ordinaria e la tredicesima
annualmente  spettanti,  e' computabile ai fini della progressione di
carriera  nei  limiti  massimi  di  assenza  previsti dalla normativa
vigente.
  11.  Per  tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia
alle  disposizioni del testo unico a tutela della maternita', qualora
compatibili  con  la  normativa  concernente  lo  stato giuridico del
personale  militare,  il rapporto di servizio e le esigenze operative
delle Forze armate.
 
          Note all'art. 14:
              - Il  decreto  legislativo 26 marzo 2001, n. 151, reca:
          (Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di
          tutela  e  sostegno  della maternita' e della paternita', a
          norma  dell'  art. 15, della legge 8 marzo 2000, n. 53). Si
          trascrive il testo degli articoli 16, 27, 28, 32, 39 e 47:
              "Art.  16 (Divieto di adibire al lavoro le donne). - 1.
          E' vietato adibite al lavoro le donne:
                a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
          parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
                b) ove  il  parto  avvenga  oltre  tale  data, per il
          periodo  intercorrente  tra  la  data  presunta  e  la data
          effettiva del parto;
                c) durante i tre mesi dopo il parto;
                d) durante  gli ulteriori giorni non goduti prima del
          parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
          a  quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
          congedo di maternita' dopo il parto.".
              "Art.    27   (Adozioni   e   affidamenti   preadottivi
          internazionali). - 1. Nel caso di adozione e di affidamento
          preadottivo  internazionali,  disciplinati  dal  titolo III
          della   legge   4 maggio   1983,   n.   184,  e  successive
          modificazioni,  il  congedo di maternita' di cui al comma 1
          dell'art.  26 spetta anche se il minore adottato o affidato
          abbia   superato   i   sei   anni   e  sino  al  compimento
          della maggiore eta'.
              2.   Per   l'adozione   e   l'affidamento   preadottivo
          internazionali,  la  lavoratrice  ha,  altresi',  diritto a
          fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di
          permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e
          l'affidamento.  Il  congedo  non  comporta  indennita'  ne'
          retribuzione.
              3.  L'ente  autorizzato  che  ha ricevuto l'incarico di
          curare  la  procedura  di  adozione certifica la durata del
          congedo  di  cui al comma 1 dell'art. 26, nonche' la durata
          del  periodo  di permanenza all'estero nel caso del congedo
          previsto al comma 2 del presente articolo.".
              "Art.   28  (Congedo  di  paternita).  -  1.  Il  padre
          lavoratore  ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la
          durata del congedo di maternita' o per la parte residua che
          sarebbe  spettata  alla  lavoratrice, in caso di morte o di
          grave  infermita'  della madre ovvero di abbandono, nonche'
          in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
              2.  Il  padre  lavoratore  che  intenda  avvalersi  del
          diritto  di  cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la
          certificazione  relativa  alle  condizioni ivi previste. In
          caso   di   abbandono,   il   padre   lavoratore  ne  rende
          dichiarazione   ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".
              "Art.  32  (Congedo  parentale). - 1. Per ogni bambino,
          nei  primi  suoi  otto  anni  di  vita, ciascun genitore ha
          diritto  di  astenersi  dal  lavoro  secondo  le  modalita'
          stabilite   dal   presente  articolo.  I  relativi  congedi
          parentali   dei   genitori   non  possono  complessivamente
          eccedere  il  limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
          del  comma  2  del  presente  articolo.  Nell'  ambito  del
          predetto   limite,  il  diritto  di  astenersi  dal  lavoro
          compete:
                a) alla  madre  lavoratrice,  trascorso il periodo di
          congedo  di  maternita'  di cui al capo III, per un periodo
          continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
                b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
          un  periodo  continuativo  o frazionato non superiore a sei
          mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
                c) qualora  vi  sia  un solo genitore, per un periodo
          continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
              2.  Qualora  il padre lavoratore eserciti il diritto di
          astenersi   dal   lavoro  per  un  periodo  continuativo  o
          frazionato  non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
          dei  congedi  parentali  dei  genitori  e' elevato a undici
          mesi.
              3.  Ai  fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
          1,   il   genitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva
          impossibilita',  a  preavvisare il datore di lavoro secondo
          le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi,
          e  comunque  con  un  periodo  di preavviso non inferiore a
          quindici giorni.
              4.  Il congedo parentale spetta al genitore richiedente
          anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.".
              "Art.  39  (Riposi  giornalieri  della  madre). - 1. Il
          datore  di  lavoro  deve consentire alle lavoratrici madri,
          durante  il  primo anno di vita del bambino, due periodi di
          riposo,  anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e'
          uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore
          a sei ore.
              2.  I  periodi  di  riposo  di  cui al comma 1 hanno la
          durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
          agli  effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
          Essi   comportano   il   diritto   della  donna  ad  uscire
          dall'azienda.
              3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
          la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
          idonea,   istituiti   dal   datore  di  lavoro  nell'unita'
          produttiva o nella immediate vicinanze di essa.".
              "Art.  47  (Congedo  per  la malattia del figlio). - 1.
          Entrambi  i  genitori,  alternativamente,  hanno diritto di
          astenersi   dal  lavoro  per  periodi  corrispondenti  alle
          malattie  di  ciascun  figlio  di  eta' non superiore a tre
          anni.
              2.  Ciascun  genitore,  alternativamente,  ha  altresi'
          diritto  di  astenersi  dal  lavoro,  nel  limite di cinque
          giorni  lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio
          di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
              3.  Per  fruire  dei  congedi  di cui ai commi 1 e 2 il
          genitore   deve   presentare  il  certificato  di  malattia
          rilasciato  da un medico specialista del Servizio sanitario
          nazionale o con esso convenzionato.
              4.  La  malattia  del  bambino che dia luogo a ricovero
          ospedaliero   interrompe,  a  richiesta  del  genitore,  il
          decorso  delle  ferie  di godimento per i periodi di cui ai
          commi 1 e 2.
              5.  Ai  congedi  di  cui  al  presente  articono non si
          applicano  le disposizioni sul controllo della malattia del
          lavoratore.
              6.  Il  congedo  spetta  al  genitore richiedente anche
          qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.".
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 13, del decreto del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394:
              "Art. 13 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale
          di  cui  all'art.  1,  comma 1, la licenza straordinaria e'
          disciplinata  dalla  normativa  prevista  dall'art. 3 della
          legge   24 dicembre   1993,   n.  537,  come  interpretato,
          modificato  ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              2.  In occasione di trasferimento del personale, per le
          esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
          la  nuova  sede  di servizio, l'Amministrazione concede una
          licenza  straordinaria  speciale  nelle  durate  di seguito
          specificate:
                a) trasferimento   in  territorio  nazionale:  giorni
          venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o
          con  almeno  dieci  anni  di  servizio; giorni dieci per il
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio;
                b) trasferimento   per   il   personale  destinato  a
          prestare o che rientri dal servizio all'estero:
                  giorni   trenta   al  personale  ammogliato  o  con
          famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio;
                  giorni  venti  al personale senza famiglia a carico
          con meno di dieci anni di servizio.
              3.  Per  il  personale  di  cui all'art. 1, comma l, la
          licenza breve e' soppressa.
              4.  Le  disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
          legge  24 dicembre  1993,  n.  537, non si applicano quando
          l'assenza  dal  servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
          dipendenti  da  causa  di servizio o comunque riportate per
          fatti di servizio.
              5.  Le  norme  di cui al presente articolo si applicano
          dal  1  gennaio  1996. Per la connessa disciplina di ordine
          procedurale   continuano   ad  applicarsi  le  disposizioni
          previste  dalle  norme  vigenti in materia per il personale
          militare, e successive modificazioni ed integrazioni.".