Art. 15.
                   Indennita' di presenza festiva
  1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare
servizio  in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre,
Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno e Ferragosto
il  compenso  di  cui  all'articolo 7, comma 2, del biennio economico
Forze  armate  2000-2001  e' rideterminato nella misura lorda di euro
40,00.
 
          Nota all'art. 15:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 7 del decreto del
          Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139:
              "Art.  7  (Indennita'  di  presenza  festiva).  -  1. A
          decorrere  dal  1  gennaio  2001,  al  personale che presta
          servizio  in  un giorno festivo e' attribuita un'indennita'
          nella misura giornaliera lorda di L. 19.000 per ogni turno.
              2.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001,  al  personale
          chiamato  a  prestare servizio in attivita' di istituto nei
          giorni  di  Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi'
          di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto e' attribuito per ciascuna
          festivita',  in luogo dell'indennita' di cui al comma 1, un
          compenso nella misura lorda di L. 63.000.