Art. 16.
                         Diritto allo studio
  1.  Per  la  preparazione ad esami universitari o post universitari
nell'ambito  delle  150  ore  per  il  diritto  allo  studio  di  cui
all'articolo   78   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 ottobre  1985,  n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le
quattro  giornate  lavorative  immediatamente  precedenti  agli esami
sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali
giornate non puo' comunque essere impiegato in servizio.
 
          Nota all'art. 16:
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 78, del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  28 ottobre  1985,  n.  782
          (Approvazione      del      regolamento     di     servizio
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
              "Art.  78  (Diritto  allo  studio). - L'Amministrazione
          della   pubblica   sicurezza  favorisce  l'aspirazione  del
          personale  che  intende  conseguire  un titolo di studio di
          scuola  media  superiore  o  universitario  o partecipare a
          corsi  di  specializzazione  post-universitari  o  ad altri
          corsi  istituiti  presso  le  scuole pubbliche o parificate
          nella stessa sede di servizio.
              A  tal  fine,  oltre  ai  normali  periodi  di  congedo
          straordinario  per  esami,  e'  concesso un periodo annuale
          complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi
          stessi.
              Tale  periodo  viene  detratto  dall'orario  normale di
          servizio,  secondo le esigenze prospettate dall'interessato
          almeno  due  giorni  prima  al  proprio  capo ufficio, e la
          richiesta  deve essere accolta ove non ostino impellenti ed
          inderogabili esigenze di servizio.
              L'interessato   dovra'  dimostrare,  attraverso  idonea
          documentazione,  di avere frequentato il corso di studi per
          il  quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di
          revoca  in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia'
          fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno
          successivo.