Art. 17.
                             Buono-pasto
  1.  L'Amministrazione  puo'  concedere  un  buono-pasto giornaliero
dell'importo  di  euro  4,65,  quando presso l'ente di appartenenza o
presso  altro  ente  nella  stessa  sede  sia impossibile assicurare,
direttamente   o  mediante  appalti,  il  funzionamento  della  mensa
obbligatoria  di  servizio,  o  qualora il personale sia impiegato in
servizi  di  istituto che comportino specificamente la permanenza sul
luogo di servizio o nel caso in cui l'assenza del personale dal posto
di  lavoro  per consumare il pasto non sia conciliabile con i periodi
temporali concessi.
  2.  L'onere  derivante  dal  comma  1 va contenuto nei limiti degli
stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.