Art. 17. Buono-pasto 1. L'Amministrazione puo' concedere un buono-pasto giornaliero dell'importo di euro 4,65, quando presso l'ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, o qualora il personale sia impiegato in servizi di istituto che comportino specificamente la permanenza sul luogo di servizio o nel caso in cui l'assenza del personale dal posto di lavoro per consumare il pasto non sia conciliabile con i periodi temporali concessi. 2. L'onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.