Art. 18.
                             Asili nido
  1.  Nell'ambito  delle  attivita'  assistenziali  nei confronti del
personale  e  nei  limiti  degli stanziamenti relativi ai capitoli ad
esse inerenti, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido,  puo'  concedere  il  rimborso,  anche  parziale,  delle  rette
relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
  2.  A  decorrere dall'anno 2003 sono assegnati complessivamente per
le finalita' di cui al comma 1 euro 0,8 milioni annui.