Art. 19. Proroga concessione alloggi 1. Il personale militare concessionario di alloggi di servizio connessi all'incarico (ASI) o di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST) in possesso di titolo valido, trasferito d'autorita' a seguito della ristrutturazione in atto degli Enti e Reparti della difesa, mantiene la titolarita' della concessione fino al 31 dicembre 2005, a condizione che non sia assegnatario di alloggio nella nuova sede e che il nucleo familiare continui ad occupare stabilmente l'alloggio assegnato. Sono fatte salve le disposizioni piu' favorevoli di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate.
Nota all'art. 19: - Il decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, reca: regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate.