Art. 19.
                     Proroga concessione alloggi
  1.  Il  personale  militare  concessionario  di alloggi di servizio
connessi  all'incarico  (ASI)  o  di  temporanea  sistemazione per le
famiglie  dei militari (AST) in possesso di titolo valido, trasferito
d'autorita'  a  seguito  della  ristrutturazione in atto degli Enti e
Reparti  della difesa, mantiene la titolarita' della concessione fino
al  31 dicembre  2005,  a  condizione  che  non  sia  assegnatario di
alloggio  nella  nuova  sede  e  che  il nucleo familiare continui ad
occupare  stabilmente  l'alloggio  assegnato.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni  piu'  favorevoli  di  cui  al regolamento approvato con
decreto  ministeriale  16 gennaio 1997, n. 253, recante norme per gli
alloggi di servizio delle Forze armate.
 
          Nota all'art. 19:
              - Il  decreto  ministeriale  16 gennaio  1997,  n. 253,
          reca: regolamento recante norme per gli alloggi di servizio
          delle Forze armate.