Art. 2. 
                   Ambito di applicazione e durata 
  1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze armate. 
  2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31
dicembre 2005 per la parte  normativa,  dal  1  gennaio  2002  al  31
dicembre 2003 per la parte economica. 
  3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla
data di scadenza della  parte  economica  del  presente  decreto,  al
personale delle Forze armate  e'  corrisposto,  a  partire  dal  mese
successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta
per cento del tasso di inflazione programmato, applicato  ai  livelli
retributivi  tabellari  vigenti,  inclusa  l'indennita'   integrativa
speciale. Dopo ulteriori tre  mesi  di  vacanza  contrattuale,  detto
importo e' pari al  cinquanta  per  cento  del  tasso  di  inflazione
programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli  effetti
economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della  Repubblica
emanato  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  sulle
procedure. 
 
          Nota all'art. 2: 
              - Il testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  12
          maggio 1995,  n.  195,  come  modificato  e  integrato  dal
          decreto legislativo 31  marzo  2000,  n.  129,  citato,  e'
          riportato alle note alle premesse.