Art. 2. Ambito di applicazione e durata 1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze armate. 2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica. 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze armate e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto sulle procedure.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, citato, e' riportato alle note alle premesse.