Art. 20. Proroga di efficacia di norme 1. Al personale delle Forze armate continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei precedenti provvedimenti di recepimento delle concertazioni.
Note all'art. 20: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si rimanda alle note all'art. 5. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n.360, si rimanda alle note all'art. 5. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si rimanda alle note all'art. 5. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si rimanda alle note all'art. 3.