Art. 20.
                    Proroga di efficacia di norme
  1.  Al  personale  delle Forze armate continuano ad applicarsi, ove
non  in  contrasto  con  il  presente decreto, le norme stabilite nei
precedenti provvedimenti di recepimento delle concertazioni.
 
          Note all'art. 20:
              - Per  l'argomento  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  31 luglio  1995,  n.  394, si rimanda alle note
          all'art. 5.
              - Per  l'argomento  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  10 maggio  1996,  n.360,  si  rimanda alle note
          all'art. 5.
              - Per  l'argomento  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  16 marzo  1999,  n.  255,  si rimanda alle note
          all'art. 5.
              - Per  l'argomento  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  8 febbraio  2001,  n. 139, si rimanda alle note
          all'art. 3.