Art. 3. Nuovi stipendi 1. Gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dall'art. 2 del biennio economico Forze armate 2000-2001, sono incrementati dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde: +-------------------+-----------------+-------+ |livello V |Euro ... | 30,20 | +-------------------+-----------------+-------+ |livello VI | Euro ... | 32,10 | +-------------------+-----------------+-------+ |livello VI-bis | Euro ... | 33,60 | +-------------------+-----------------+-------+ |livello VII | Euro ... | 35,10 | +-------------------+-----------------+-------+ |livello VII-bis | Euro ... | 36,70 | +-------------------+-----------------+-------+ |livello VIII | Euro ... | 38,40 | +-------------------+-----------------+-------+ |livello IX | Euro ... | 42,20 | +-------------------+-----------------+-------+ 2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde: +-------------------+-----------------+-------+ |livello V |Euro ... |18,90 | +-------------------+-----------------+-------+ |livello VI | Euro ... | 20,00 | +-------------------+-----------------+-------+ |livello VI-bis | Euro ... | 21,00 | +-------------------+-----------------+-------+ |livello VII | Euro ... | 21,90 | +-------------------+-----------------+-------+ |livello VII-bis | Euro ... | 22,90 | +-------------------+-----------------+-------+ |livello VIII | Euro ... | 24,00 | +-------------------+-----------------+-------+ |livello IX | Euro ... | 26,30| +-------------------+-----------------+-------+ 3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono: +-------------------+-----------------+---------+ |livello V |Euro ... |8.776,59 | +-------------------+-----------------+---------+ |livello VI | Euro ... |9.675,07 | +-------------------+-----------------+---------+ |livello VI-bis | Euro ... |10.379,57| +-------------------+-----------------+---------+ |livello VII | Euro ... |11.082,86| +-------------------+-----------------+---------+ |livello VII-bis | Euro ... |11.861,89| +-------------------+-----------------+---------+ |livello VIII | Euro ... |12.643,32| +-------------------+-----------------+---------+ |livello IX | Euro ... |14.437,35| +-------------------+-----------------+---------+ 4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Forze armate 2000-2001.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139 (Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001): "Art. 2 (Nuovi stipendi). - 1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Lire - livello V ... 90.000 livello VI ... 96.000 livello VI-bis ... 100.500 livello VII ... 105.000 livello VII-bis .. 110.000 livello VIII ... 115.000 livello IX ... 126.000 2. Gli aumenti di cui al comma l competono con decorrenza 1 gennaio 2001. 3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti lordi: Lire - livello V ... 34.000 livello VI ... 36.000 livello VI-bis ... 37.500 livello VII ... 39.000 livello VII-bis ... 41.000 livello VIII ... 43.000 livello IX ... 47.000 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1. 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: Lire - livello V ... 15.853.000 livello VI ... 17.523.000 livello VI-bis ... 18.829.000 livello VII ... 20.135.000 livello VII-bis ... 21.583.000 livello VIII ... 23.031.000 livello IX ... 26.363.000 6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255". - Si trascrive il testo dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139: "Art. l (Area di applicazione e durata). - 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva. 2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001. 3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.