Art. 3. 
                           Nuovi stipendi 
 
  1.  Gli  stipendi  del  personale  delle  Forze  armate,  stabiliti
dall'art. 2  del  biennio  economico  Forze  armate  2000-2001,  sono
incrementati dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde: 
 
 
    

+-------------------+-----------------+-------+
|livello V          |Euro ...         | 30,20 |
+-------------------+-----------------+-------+
|livello VI         |  Euro ...       | 32,10 |
+-------------------+-----------------+-------+
|livello VI-bis     |  Euro ...       | 33,60 |
+-------------------+-----------------+-------+
|livello VII        |  Euro ...       | 35,10 |
+-------------------+-----------------+-------+
|livello VII-bis    |  Euro ...       | 36,70 |
+-------------------+-----------------+-------+
|livello VIII       |  Euro ...       | 38,40 |
+-------------------+-----------------+-------+
|livello IX         |  Euro ...       | 42,20 |
+-------------------+-----------------+-------+

    
 
  2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio  2003,
sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde: 
 
    

+-------------------+-----------------+-------+
|livello V          |Euro ...         |18,90  |
+-------------------+-----------------+-------+
|livello VI         |  Euro ...       | 20,00 |
+-------------------+-----------------+-------+
|livello VI-bis     |  Euro ...       | 21,00 |
+-------------------+-----------------+-------+
|livello VII        |   Euro ...      | 21,90 |
+-------------------+-----------------+-------+
|livello VII-bis    |   Euro ...      | 22,90 |
+-------------------+-----------------+-------+
|livello VIII       |   Euro ...      | 24,00 |
+-------------------+-----------------+-------+
|livello IX         |   Euro ...      |  26,30|
+-------------------+-----------------+-------+

    
 
  3. I valori stipendiali tabellari annui lordi  a  regime  derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono: 
 
 
    

+-------------------+-----------------+---------+
|livello V          |Euro ...         |8.776,59 |
+-------------------+-----------------+---------+
|livello VI         |   Euro ...      |9.675,07 |
+-------------------+-----------------+---------+
|livello VI-bis     |   Euro ...      |10.379,57|
+-------------------+-----------------+---------+
|livello VII        |   Euro ...      |11.082,86|
+-------------------+-----------------+---------+
|livello VII-bis    |   Euro ...      |11.861,89|
+-------------------+-----------------+---------+
|livello VIII       |   Euro ...      |12.643,32|
+-------------------+-----------------+---------+
|livello IX         |   Euro ...      |14.437,35|
+-------------------+-----------------+---------+

    
 
  4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio  della  retribuzione  previsto,  in   caso   di   vacanza
contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio  economico  Forze
armate 2000-2001. 
 
                    Note all'art. 3: 
                   - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto del 
                  Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139 
               (Recepimento del provvedimento di concertazione per le 
                    Forze  armate  relativo  al   biennio   economico
          2000-2001): 
                "Art. 2 (Nuovi stipendi). - 1. Gli stipendi stabiliti 
              dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 
            16 marzo 1999, n. 255, sono incrementati, a regime, delle 
                    seguenti misure mensili lorde: 
 
 
                               Lire 
                                - 
          livello V ... 90.000 
          livello VI ... 96.000 
          livello VI-bis ... 100.500 
          livello VII ... 105.000 
          livello VII-bis .. 110.000 
          livello VIII ... 115.000 
          livello IX ... 126.000 
 
                       2. Gli aumenti di cui al comma l competono con 
                    decorrenza 1 gennaio 2001. 
                 3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i 
                    seguenti aumenti lordi: 
 
 
                               Lire 
                                - 
          livello V ... 34.000 
          livello VI ... 36.000 
          livello VI-bis ... 37.500 
          livello VII ... 39.000 
          livello VII-bis ... 41.000 
 
          livello VIII ... 43.000 
          livello IX ... 47.000 
 
                  4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino 
               alla data del conseguimento degli incrementi di cui al 
                    comma 1. 
              5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, 
                    derivanti dall'applicazione dei precedenti commi,
          sono: 
 
 
                                 Lire 
                                  - 
          livello V ... 15.853.000 
          livello VI ... 17.523.000 
          livello VI-bis ... 18.829.000 
          livello VII ... 20.135.000 
          livello VII-bis ... 21.583.000 
          livello VIII ... 23.031.000 
          livello IX ... 26.363.000 
 
                       6. Gli importi stabiliti dal presente articolo 
                  assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione 
            previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente 
                    della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255". 
                 - Si trascrive il testo dell'art. 1, del decreto del 
                    Presidente della Repubblica 8 febbraio  2001,  n.
          139: 
               "Art. l (Area di applicazione e durata). - 1. Ai sensi 
              dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 
                1995, n. 195, come sostituito dall'art. 4 del decreto 
            legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il presente decreto si 
          applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma 
               dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con 
               esclusione dei dirigenti e del personale di leva. 
              2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi 
                    ed e' valido per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 
                    31 dicembre 2001. 
                3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza 
           del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' 
              corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento 
          provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del 
                tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli 
                  retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' 
                 integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto 
               importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di 
               inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla 
                decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo 
             decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi 
             dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 
            1995, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 
                    31 marzo 2000, n. 129.