Art. 4. 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
  1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione  del
presente decreto hanno  effetto  sulla  tredicesima  mensilita',  sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale  e  privilegiato,  sulla
indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per  il  dipendente
sospeso come previsto dall'articolo 82 dello statuto degli  impiegati
civili dello Stato, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi  contributi,
compresi la ritenuta in conto entrate INPDAP, o altre analoghe, ed  i
contributi di riscatto. 
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  del  presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio  con  diritto  a
pensione nel periodo di vigenza del presente  decreto.  Agli  effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli  scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio. 
  3.   La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,    derivanti
dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria  e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della  legge  11  luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico. 
  4. Gli incrementi stipendiali  di  cui  all'articolo  3  non  hanno
effetto sulla determinazione delle misure  orarie  del  compenso  per
lavoro straordinario. A decorrere dal 1  gennaio  2002  e'  soppresso
l'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  10  aprile
1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano  fissate  nei
seguenti importi lordi: 
 
    

+---------------+--------+-------+------------------+-----------------+
|    Livello    |        |Feriale|Festiva o notturna|Notturna festiva |
+---------------+--------+-------+------------------+-----------------+
|livello V      |Euro ...|   9,65|             10,91|           12,59 |
+---------------+--------+-------+------------------+-----------------+
|livello VI     |Euro ...|  10,26|             11,60|           13,39 |
+---------------+--------+-------+------------------+-----------------+
|livello VI-bis |Euro ...|  10,74|             12,14|           14,00 |
+---------------+--------+-------+------------------+-----------------+
|livello VII    |Euro ...|  11,21|             12,67|           14,62 |
+---------------+--------+-------+------------------+-----------------+
|livello VII-bis|Euro ...|  11,71|             13,24|           15,27 |
+---------------+--------+-------+------------------+-----------------+
|livello VIII   |Euro ...|  12,27|             13,87|           16,01 |
+---------------+--------+-------+------------------+-----------------+
|livello IX     |Euro ...|  13,48|             15,24|           17,58 |
+---------------+--------+-------+------------------+-----------------+

    
 
          Note all'art. 4: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957,  n.  3,  reca:  (Testo   unico   delle   disposizioni
          concernente lo statuto degli  impiegati  dello  Stato).  Si
          trascrive il testo dell'art. 82: 
              "Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato  sospeso
          e' concesso un assegno alimentare in misura  non  superiore
          alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni  per  carichi
          di famiglia". 
              - Si trascrive il testo dell'art. 172, della  legge  11
          luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto  retributivo  funzionale
          del personale civile e militare dello Stato): 
              "Art. 172 (Disposizioni per la  sollecita  liquidazione
          del  nuovo  trattamento  economico).  -  Gli   uffici   che
          liquidano gli stipendi sono  autorizzati  a  provvedere  al
          pagamento  dei  nuovi   trattamenti   economici,   in   via
          provvisoria e fino  al  perfezionamento  dei  provvedimenti
          formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
          base dei dati  in  possesso  o  delle  comunicazioni  degli
          uffici presso cui presta servizio il personale  interessato
          relative agli elementi necessari per la determinazione  del
          trattamento stesso.". 
              - Si trascrive il testo dell'art. 5,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n.  150  (Norme
          risultanti dalla disciplina prevista  dall'accordo  del  13
          febbraio 1987 per il personale della polizia di Stato): 
              "Art. 5 (Lavoro straordinario). - 1. A decorrere dal 31
          dicembre 1987, la misura oraria  dei  compensi  per  lavoro
          straordinario e' determinata maggiorando la  misura  oraria
          di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente  dividendo
          per 156 i seguenti elementi retributivi: 
                stipendio base iniziale di livello mensile; 
                indennita' integrativa speciale in godimento nel mese
          di dicembre dell'anno precedente; 
                rateo di  tredicesima  mensilita',  relativo  ai  due
          elementi precedenti. 
              2. La maggiorazione e' pari al quindici per  cento  per
          lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro
          straordinario prestato  nei  giorni  festivi  o  in  orario
          notturno ed al cinquanta per cento per quello  prestato  in
          orario notturno festivo. 
              3. Per orario notturno si intende quello che intercorre
          dalle  ore  22  di  un  giorno  alle  ore  6   del   giorno
          successivo".