Art. 5. Indennita' operative ed altre indennita' 1. Le maggiorazioni percentuali delle indennita' di impiego operativo per reparti di campagna, supercampagna, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il controllo dello spazio aereo, supplementare di marcia, supplementare per truppe da sbarco per unita' anfibie e per incursori subacquei, supplementare di comando navale di mancato alloggio e di fuori sede, supplementare per pronto intervento aereo per piloti collaudatori sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialita' e compensi di collaudo, di cui alla legge sulle indennita' operative, competono, in relazione al grado rivestito, nelle misure percentuali e negli importi indicati nelle tabelle allegate alla legge sulle indennita' operative, con riferimento all'indennita' di impiego operativo di base riportata nella tabella 1 allegata al presente decreto. 2. Le maggiorazioni percentuali dell'indennita' supplementare per servizio idrografico per particolari incarichi espletati a bordo delle unita' navali, dell'indennita' di volo oraria e dell'indennita' supplementare per servizio presso poligoni permanenti installazioni ed infrastrutture militari stazioni radio e radar con compiti tecnico operativi militari di carattere speciale, sono determinate con riferimento all'indennita' di impiego operativo di base prevista per il grado di maresciallo nella tabella di cui al comma 1. 3. L'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' disapplicato. 4. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 commi 1, 2 e 3, e 7 della legge sulle indennita' operative e dall'articolo 4, commi 2 e 4, del biennio economico Forze armate 1996-1997, che dia titolo ad altra indennita' di impiego operativo, compete la nuova indennita' ovvero, qualora piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'articolo 5, comma 2, del primo quadriennio normativo Forze armate, ed all'articolo 4, comma 3, del biennio economico forze armate 1996-1997. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego e' utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori all'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni. 5. Il personale destinatario delle indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento. 6. A decorrere dal 1 luglio 2002 l'indennita' giornaliera prevista dall'articolo 4, comma 3, del secondo quadriennio normativo Forze armate e' incrementata rispettivamente di 3,60 euro, di 2,60 euro e di 1,60 euro. 7. A decorrere dal 1 luglio 2002 al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli enti centrali, territoriali e le scuole spetta l'indennita' mensile di impiego operativo prevista dall'articolo 3 della legge sulle indennita' operative nella misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al comma 1, ove piu' favorevole dell'indennita' di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue spettanti ai sensi del comma 4. 8. A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 2, della legge sulle indennita' operative, percepita dal personale in servizio presso i reparti delle truppe alpine, e' elevata al 160 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 9. A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale dell'indennita' mensile d'imbarco, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennita' operative, percepita dal personale imbarcato sulle unita' di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT), e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 10. I periodi di servizio prestati dal personale nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge sulle indennita' operative, danno luogo alla maggiorazione dell'indennita' di impiego operativo di base per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennita' e fino ad un massimo di 20 anni, di una percentuale pari a un ventesimo della differenza tra l'indennita' percepita e quella di cui alla tabella del comma 1. 11. Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamato a prestare effettivo servizio in qualita' di paracadutista presso unita' paracadutisti ovvero che svolga la prescritta attivita' aviolancistica continuativa anche presso altri enti o comandi militari, spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nella misura del 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base, tenendo conto unicamente dell'anzianita' di servizio in qualita' di paracadutista. 12. A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale prevista nella colonna I della tabella III allegata alla legge sulle indennita' operative e all'articolo 4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 e' elevata al 150 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 13. A decorrere dal 1 luglio 2002 le misure percentuali previste nella tabella IV allegata alla legge sulle indennita' operative sono elevate rispettivamente al 135, 150 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 14. A decorrere dal 1 luglio 2002 le misure percentuali delle indennita' previste all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge sulle indennita' operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 15. La misura dell'indennita' pensionabile prevista dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e' elevata al 30 per cento.
Note all'art. 5: - La legge 23 marzo 1983, n. 78, reca: (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare). Si riportano, di seguito, la tabella I allegata e riformulata dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 (Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica), e le altre tabelle allegate: ----> Vedere tabella da pag. 18 a pag. 20 del S.O. <---- - Si trascrive il testo dell'art. 28, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331): "Art. 28 (Armonizzazione del trattamento economico degli ufficiali). - 1. Al sottotenente di complemento in servizio di prima nomina ed al tenente di complemento in rafferma continuano ad essere corrisposti lo stipendio e le indennita' relative rispettivamente ai livelli retributivi VI e VII-bis nonche' le indennita' operative gia' previste, rispettivamente, per i gradi di sottotenente e di tenente dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Agli ufficiali dei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore in servizio permanente o in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, ai quali si applica l'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono corrisposte, a decorrere dal 15 marzo 2001, anche le indennita' operative previste per il grado superiore dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni. 3. A decorrere dal 15 marzo 2001, agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri destinatari del trattamento economico di cui all'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121, lo stipendio e' determinato, se piu' favorevole, sulla base dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 689, prescindendo dalla promozione ai gradi ivi previsti. 4. Agli ufficiali in ferma prefissata si applica il trattamento previsto per gli ufficiali di complemento. 5. Agli ufficiali delle forze di complemento si applica, qualora in servizio, il trattamento economico previsto per gli ufficiali del servizio permanente.". - Si trascrive il testo degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78: "Art. 3 (Indennita' d'impiego operativo per reparti di campagna). - Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di campagna appresso indicati spetta l'indennita' mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I: corpi d'armata; divisioni; brigate e aerobrigate; stormi e reparti di volo equivalenti; gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo; reparti elicotteri e reparti antisom; reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati; reparti intercettori teleguidati (IT); comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere; unita' di controllo operativo e unita' di scoperta; centrali e centri operativi in sede protetta; unita' di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unita', aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennita' mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I. Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' di impiego operativo mensile di L. 60.000 quando il servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di cui al primo comma e di lire L. 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti di cui al secondo comma.". "Art. 4 (Indennita' di imbarco). - Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I. Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili.". "Art. 5 (Indennita' di aeronavigazione). - Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l'attivita' di volo. Tale indennita' e' corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attivita' di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attivita' aerea di ciascuna forza armata o interforze, per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota la stessa indennita' e' corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unita' aeree. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II.". "Art. 6 (Indennita' di volo). - Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna l dell'annessa tabella III. Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennita' mensile di volo nella misura di L. 140.000 e di L. 70.000, cumulabili con l'indennita' per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuita', effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa tabella III.". "Art. 7 (Indennita' per il controllo dello spazio aereo). - Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo, spetta, in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di abilitazione indicati nella annessa tabella IV, l'indennita' speciale mensile nelle misure stabilite dalla predetta tabella.". - Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 (Recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi): "Art. 4 (Indennita' di impiego operativo). - l. A decorrere dal 1 gennaio 1996, la misura dell'indennita' di impiego operativo prevista per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' rideterminata in L. 295.000 e, a decorrere dal 1 gennaio 1997, in L. 300.000. Il grado di "caporal maggiore scelto" di cui alla XI fascia della predetta tabella e' sostituito col grado di "caporal maggiore capo", e quello di "caporal maggiore capo" di cui alla XIII fascia col grado di "caporal maggiore scelto". 2. A decorrere dal 1 gennaio 1997, per il personale di cui all'art. l che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unita' di campagna appresso indicati, impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento nazionali ed internazionali: brigate; reggimenti (esclusi quelli scolastico-addestrativi e logistici); battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi); gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli logistici); forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili; reparti bonifica ordigni esplosivi, le misure percentuali previste ai commi l e 2 dell'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in 115 e 125 sono elevate a 135 e, cosi' riderterminate, non sono cumulabili con l'indennita' supplementare di prontezza operativa di cui all'art. 8, comma 2, della predetta legge n. 78del 1983. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro del tesoro sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista. 3. La maggiorazione percentuale annua dell'indennita' di impiego operativo, determinata dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per le particolari condizioni di impiego previste dallo stesso comma in un ventesimo della differenza percentuale tra l'indennita' percepita e quella di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' stabilita in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato servizio presso i suddetti enti. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1997, le misure percentuali previste dalla tabella III allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli equipaggi fissi di volo in 130 e 110 sono, rispettivamente, elevate a 135 e 115. 5. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, e' rideterminato in L. 200.000 giornaliere. 6. Al personale di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' corrisposta, nel mese di gennaio 1997, una indennita' "una tantum" pari a L. 85.000 lorde. 7. [A decorrere dal 1 gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la misura mensile dell'indennita' supplementare di marcia prevista dall'art. 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' ridotta dal 180 al 150 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394. 8. A decorrere dal 1 gennaio 1997 compete un importo aggiuntivo pensionabile mensile lordo nelle seguenti misure: Lire - livello V ... 24.000 livello VI ... 26.000 livello VI-bis ... 28.000 livello VII ... 30.000 livello VII-bis ... 33.000 livello VIII ... 35.000 livello IX ... 40.000 9. Dalla data indicata nel comma 8 lo stanziamento del capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa e' corrispondentemente ridotto in relazione alle risorse occorrenti al finanziamento dell'importo aggiuntivo previsto dallo stesso comma 8.". - Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394: "Art. 5 (Indennita' di impiego operativo). - 1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e' sostituita dalla seguente. Nella tabella che segue, le anzianita' di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato. ----> Vedere tabella a pag. 23 del S.O. <---- 2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennita' e per un periodo massimo complessivo di venti anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78. 3. A decorrere dal 1 dicembre 1995, sono soppresse le note a) e b) alla tabella I, c) alla tabella II e le note alle tabelle III e IV allegate alla legge 23 marzo 1983, n. 78. 4. Ai volontari di truppa in servizio permanente di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le indennita' operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 10, ed alla tabella IV della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennita' di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alle stesse percentuali previste per ufficiali e sottufficiali. Le indennita' operative per particolari impieghi di cui agli articoli 5 e 6 ed alle tabelle II e III della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennita' di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alle percentuali previste per i gradi nella II fascia delle tabelle stesse. Le indennita' ed i supplementi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono determinate nelle misure percentuali previste dalle norme stesse per ufficiali e sottufficiali. 5. Limitatamente al personale di cui all'art. 1, comma 1, le indennita' operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13, ed alle tabelle II, III e IV della legge 23 marzo 1983, n. 78, percentualmente commisurate alla indennita' di impiego operativo di base, vanno determinate con riferimento alle nuove misure di cui alla tabella del comma 1 in relazione al grado rivestito. Le indennita' ed i supplementi nelle misure percentuali previste agli articoli 11, 15 e 16, nonche' dalla tabella V della legge 23 marzo 1983, n. 78, vanno determinate con riferimento alla misura della indennita' di impiego operativo di base prevista dal comma 1 per il personale militare appartenente alla XIII fascia. 6. A decorrere dal 1 dicembre 1995, l'indennita' militare di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e' soppressa. 7. II personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che in applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 goda di un trattamento economico accessorio inferiore a quello in godimento, conserva ad personam la differenza tra il trattamento in godimento e quello spettante in applicazione del presente articolo. Tale differenza, che non e' pensionabile, e' riassorbita dagli incrementi delle indennita' di impiego operativo, di cui e', comunque, destinatario successivamente al 1 dicembre 1995, ad eccezione dei miglioramenti derivanti dalle revisioni del trattamento economico. 8. Le misure delle indennita' di impiego operativo e delle indennita' supplementari stabilite dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, in misura fissa, continuano ad essere corrisposte negli importi previsti dalla legge stessa. 9. L'indennita' di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 78 del 1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, e' impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3. Tale indennita' non e' corrisposta al personale beneficiario del trattamento economico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti Enti e Reparti per un periodo inferiore a trenta giorni.". - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 (Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999): "3. A decorrere dal 1 gennaio 1999 l'indennita' giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al personale militare controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonche' al restante personale militare delle Forze armate impiegato in turni continuativi, e' incrementata rispettivamente di L. 4.000, L. 3.000 e L 2.000.". - Si trascrive il testo dell'art. 13, della legge 23 marzo 1983, n. 78: "Art. 13 (Indennita' supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialita' e compensi di collaudo). - Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Aeronautica e agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e della Marina in possesso di brevetto militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta l'indennita' supplementare nelle misure mensili risultanti dall'annessa tabella V. L'indennita' prevista per i piloti dei reparti da caccia spetta agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema, in possesso di apposita qualifica e nelle condizioni di impiego sopra indicate. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle condizioni di impiego indicate al primo comma, spetta l'indennita' supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella V. Nelle predette condizioni di impiego, la stessa indennita' spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuita', effettive mansioni di sperimentatore in volo. Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di continuita' effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore, spetta l'indennita' supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V. Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialita' e' dovuta, nei periodi di effettivo esercizio delle funzioni di istruttore di volo o di specialita', l'indennita' supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.". - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato): "2-bis. Con decorrenza 1 dicembre 1987, al personale militare delle Capitanerie di porto e al personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui al primo comma dell'art. l della legge 10 agosto 1981, n. 475, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva, compete l'indennita' pensionabile prevista dal terzo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento. La citata indennita' e' cumulabile con le altre indennita' previste dal presente decreto e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78.".