Art. 5.
              Indennita' operative ed altre indennita'
  1.   Le  maggiorazioni  percentuali  delle  indennita'  di  impiego
operativo  per  reparti  di  campagna,  supercampagna, di imbarco, di
aeronavigazione,  di  volo,  per  il  controllo  dello  spazio aereo,
supplementare  di  marcia,  supplementare  per  truppe  da sbarco per
unita'  anfibie  e  per incursori subacquei, supplementare di comando
navale  di mancato alloggio e di fuori sede, supplementare per pronto
intervento  aereo  per piloti collaudatori sperimentatori, per piloti
istruttori  di  volo  o di specialita' e compensi di collaudo, di cui
alla  legge  sulle  indennita'  operative, competono, in relazione al
grado  rivestito,  nelle  misure percentuali e negli importi indicati
nelle  tabelle  allegate  alla  legge sulle indennita' operative, con
riferimento  all'indennita'  di  impiego  operativo di base riportata
nella tabella 1 allegata al presente decreto.
  2.  Le  maggiorazioni percentuali dell'indennita' supplementare per
servizio  idrografico  per  particolari  incarichi  espletati a bordo
delle unita' navali, dell'indennita' di volo oraria e dell'indennita'
supplementare  per  servizio presso poligoni permanenti installazioni
ed infrastrutture militari stazioni radio e radar con compiti tecnico
operativi  militari  di  carattere  speciale,  sono  determinate  con
riferimento  all'indennita' di impiego operativo di base prevista per
il grado di maresciallo nella tabella di cui al comma 1.
  3.  L'articolo  28, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, e' disapplicato.
  4.  Al  personale  militare che passi da una ad altra condizione di
impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 commi 1, 2 e 3,
e 7 della legge sulle indennita' operative e dall'articolo 4, commi 2
e  4, del biennio economico Forze armate 1996-1997, che dia titolo ad
altra  indennita'  di  impiego operativo, compete la nuova indennita'
ovvero, qualora piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo di
base  con  le  maggiorazioni percentuali annue di cui all'articolo 5,
comma   2,   del   primo   quadriennio  normativo  Forze  armate,  ed
all'articolo   4,   comma  3,  del  biennio  economico  forze  armate
1996-1997.  Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego e'
utile  per  la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro
beneficio  di  legge. Le frazioni di servizio inferiori all'anno sono
cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.
  5.  Il personale destinatario delle indennita' di impiego operativo
fondamentali  e  supplementari,  che transita al ruolo superiore o in
servizio   permanente  e,  a  parita'  di  impiego,  si  trovi  nella
condizione  di  avere  diritto ad un'indennita' di misura inferiore a
quella  di  cui  sia  gia'  provvisto,  conserva  il  trattamento  in
godimento.
  6.  A decorrere dal 1 luglio 2002 l'indennita' giornaliera prevista
dall'articolo  4,  comma  3,  del secondo quadriennio normativo Forze
armate  e'  incrementata rispettivamente di 3,60 euro, di 2,60 euro e
di 1,60 euro.
  7.   A   decorrere   dal   1  luglio  2002  al  personale  militare
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli
enti  centrali,  territoriali e le scuole spetta l'indennita' mensile
di  impiego  operativo  prevista  dall'articolo  3  della legge sulle
indennita'  operative nella misura del 115% di quella stabilita dalla
tabella  di  cui  al  comma 1, ove piu' favorevole dell'indennita' di
impiego  operativo  di  base  con  le maggiorazioni percentuali annue
spettanti ai sensi del comma 4.
  8.   A   decorrere   dal   1  luglio  2002  la  misura  percentuale
dell'indennita'  di  cui  all'articolo  3, comma 2, della legge sulle
indennita'  operative,  percepita  dal personale in servizio presso i
reparti   delle   truppe   alpine,   e'  elevata  al  160  per  cento
dell'indennita' di impiego operativo di base.
  9.   A   decorrere   dal   1  luglio  2002  la  misura  percentuale
dell'indennita'  mensile  d'imbarco,  di cui all'articolo 4, comma 1,
della  legge  sulle  indennita'  operative,  percepita  dal personale
imbarcato  sulle unita' di seconda linea dipendenti dal Comando forze
da   pattugliamento   per   la  sorveglianza  e  la  difesa  costiera
(COMFORPAT),  e'  elevata al 190 per cento dell'indennita' di impiego
operativo di base.
  10.  I  periodi di servizio prestati dal personale nelle condizioni
di  cui  all'articolo  13,  commi  1,  2, 3, 4 e 5, della legge sulle
indennita'  operative, danno luogo alla maggiorazione dell'indennita'
di impiego operativo di base per ogni anno di servizio effettivamente
prestato  con  percezione  delle  relative  indennita'  e  fino ad un
massimo  di  20  anni,  di  una percentuale pari a un ventesimo della
differenza  tra  l'indennita'  percepita e quella di cui alla tabella
del comma 1.
  11.   Al   personale   militare   dell'Esercito,   della  Marina  e
dell'Aeronautica  in possesso del brevetto militare di paracadutista,
chiamato  a  prestare effettivo servizio in qualita' di paracadutista
presso unita' paracadutisti ovvero che svolga la prescritta attivita'
aviolancistica   continuativa  anche  presso  altri  enti  o  comandi
militari, spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nella misura
del  190  per  cento  dell'indennita'  di  impiego operativo di base,
tenendo  conto  unicamente dell'anzianita' di servizio in qualita' di
paracadutista.
  12.  A  decorrere  dal 1 luglio 2002 la misura percentuale prevista
nella   colonna  I  della  tabella  III  allegata  alla  legge  sulle
indennita' operative e all'articolo 4, comma 2, del biennio economico
Forze armate 1996-1997 e' elevata al 150 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base.
  13.  A  decorrere  dal 1 luglio 2002 le misure percentuali previste
nella  tabella IV allegata alla legge sulle indennita' operative sono
elevate  rispettivamente  al 135, 150 e 185 per cento dell'indennita'
di impiego operativo di base.
  14.  A  decorrere  dal  1  luglio  2002 le misure percentuali delle
indennita'  previste  all'articolo  4, commi 1 e 2, della legge sulle
indennita'  operative  sono  elevate  rispettivamente a 183 e 233 per
cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
  15.  La  misura dell'indennita' pensionabile prevista dall'articolo
2,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  16  settembre  1987,  n.  379,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468,
e' elevata al 30 per cento.
 
          Note all'art. 5:
              - La  legge  23 marzo 1983, n. 78, reca: (Aggiornamento
          della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita'
          operative   del   personale  militare).  Si  riportano,  di
          seguito,  la  tabella  I allegata e riformulata dall'art. 5
          del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
          n.  394 (Recepimento del provvedimento di concertazione del
          20 luglio  1995 riguardante il personale delle Forze armate
          (Esercito,  Marina  e  Aeronautica),  e  le  altre  tabelle
          allegate:

     ---->   Vedere tabella da pag. 18 a pag. 20 del S.O.  <----

              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  28,  del decreto
          legislativo   8 maggio   2001,  n.  215  (Disposizioni  per
          disciplinare  la trasformazione progressiva dello strumento
          militare  in  professionale,  a norma dell'art. 3, comma 1,
          della legge 14 novembre 2000, n. 331):
              "Art.  28  (Armonizzazione  del  trattamento  economico
          degli  ufficiali).  -  1. Al sottotenente di complemento in
          servizio  di  prima  nomina ed al tenente di complemento in
          rafferma continuano ad essere corrisposti lo stipendio e le
          indennita'  relative rispettivamente ai livelli retributivi
          VI e VII-bis nonche' le indennita' operative gia' previste,
          rispettivamente,  per  i gradi di sottotenente e di tenente
          dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
          n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.
              2.  Agli  ufficiali dei gradi di sottotenente, tenente,
          capitano  e maggiore  in  servizio  permanente  o  in ferma
          dodecennale  di  cui  alla legge 19 maggio 1986, n. 224, ai
          quali   si   applica   l'art.  32,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  5 ottobre  2000,  n.  298, sono corrisposte, a
          decorrere  dal 15 marzo 2001, anche le indennita' operative
          previste  per il grado superiore dal decreto del Presidente
          della  Repubblica  31  luglio  1995,  n.  394, e successive
          modificazioni e integrazioni.
              3.  A  decorrere  dal  15 marzo  2001,  agli  ufficiali
          dell'Arma   dei  carabinieri  destinatari  del  trattamento
          economico   di   cui  all'art.  43,  commi  ventiduesimo  e
          ventitreesimo,  della  legge  1  aprile  1981,  n.  121, lo
          stipendio  e'  determinato,  se piu' favorevole, sulla base
          dell'art.  4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982,
          n.  681,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 20
          novembre  1982,  n.  689,  prescindendo dalla promozione ai
          gradi ivi previsti.
              4.  Agli  ufficiali  in  ferma prefissata si applica il
          trattamento previsto per gli ufficiali di complemento.
              5.   Agli  ufficiali  delle  forze  di  complemento  si
          applica,  qualora  in  servizio,  il  trattamento economico
          previsto per gli ufficiali del servizio permanente.".
              - Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 3, 4, 5 e 6
          della legge 23 marzo 1983, n. 78:
              "Art.  3 (Indennita' d'impiego operativo per reparti di
          campagna).    -   Agli   ufficiali   e   ai   sottufficiali
          dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica in servizio
          presso  i  comandi,  gli  enti,  i  reparti  e le unita' di
          campagna  appresso  indicati spetta l'indennita' mensile di
          impiego  operativo nella misura del 115 per cento di quella
          stabilita  dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per
          l'ufficiale  o  sottufficiale  dello  stesso  grado e della
          stessa    anzianita'    di   servizio   militare,   escluse
          le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella
          I:
                corpi d'armata;
                divisioni;
                brigate e aerobrigate;
                stormi e reparti di volo equivalenti;
                gruppi,  gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di
          volo;
                reparti elicotteri e reparti antisom;
                reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
                reparti intercettori teleguidati (IT);
                comandi  e  reparti  di  difesa  foranea  e  batterie
          costiere;
                unita' di controllo operativo e unita' di scoperta;
                centrali e centri operativi in sede protetta;
                unita'  di  supporto,  comandi,  enti  e reparti, non
          inquadrati  nelle  grandi unita', aventi caratteristiche di
          impiego operativo di campagna.
              Agli  ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della
          Marina  e  dell'Aeronautica  in  servizio  presso  comandi,
          grandi  unita',  unita',  reparti  e  supporti delle truppe
          alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennita' mensile
          di  impiego  operativo  nella  misura  del 125 per cento di
          quella    stabilita    dal   primo   comma   dell'art.   2,
          rispettivamente   per  l'ufficiale  o  sottufficiale  dello
          stesso   grado   e  della  stessa  anzianita'  di  servizio
          militare,  escluse  le maggiorazioni indicate nella nota b)
          dell'annessa tabella I.
              Ai  graduati  e  militari  di truppa volontari, a ferma
          speciale   o   raffermati  dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica  e'  corrisposta  un'indennita' di impiego
          operativo  mensile di L. 60.000 quando il servizio presso i
          comandi,  gli  enti,  i reparti e le unita' di cui al primo
          comma  e  di  lire  L. 70.000  quando  in servizio presso i
          comandi,  grandi  unita', unita', reparti e supporti di cui
          al secondo comma.".
              "Art.  4 (Indennita' di imbarco). - Agli ufficiali e ai
          sottufficiali     della     Marina,     dell'Esercito     e
          dell'Aeronautica   imbarcati   su  navi  di  superficie  in
          armamento  o  in  riserva  iscritte nel quadro del naviglio
          militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura
          del  170  per  cento  dell'indennita'  di impiego operativo
          stabilita  dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per
          l'ufficiale  o  sottufficiale  dello  stesso  grado o della
          stessa    anzianita'    di   servizio   militare,   escluse
          le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella
          I.
              Agli   ufficiali   e  ai  sottufficiali  della  Marina,
          dell'Esercito  e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili
          spetta  l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 220
          per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal
          primo  comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o
          sottufficiale  dello stesso grado e della stessa anzianita'
          di  servizio  militare,  escluse  le maggiorazioni indicate
          nella nota b) dell'annessa tabella I.
              Agli  allievi  delle accademie militari e ai graduati e
          militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati
          della   Marina,   dell'Esercito   e   dell'Aeronautica   e'
          corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
          lire  90.000  quando  imbarcati  su  navi  di superficie in
          armamento  o  in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati
          su sommergibili.".
              "Art.   5   (Indennita'  di  aeronavigazione).  -  Agli
          ufficiali  e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma
          aeronautica  spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione
          nelle  misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa
          tabella  II,  in  relazione al tipo di aeromobile sul quale
          svolgono   l'attivita'   di   volo.   Tale   indennita'  e'
          corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito
          e  della  Marina,  in  possesso  del  brevetto  militare di
          pilota, assegnati per svolgere attivita' di volo ai reparti
          di  volo  dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica,
          nonche'   a   quelli  assegnati  agli  organi  di  comando,
          addestrativi  e  logistici  preposti all'attivita' aerea di
          ciascuna forza armata o interforze, per i generali di corpo
          d'armata    e    di   divisione   dell'Esercito   e   gradi
          corrispondenti   della   Marina  in  possesso  di  brevetto
          militare  di  pilota  la  stessa  indennita' e' corrisposta
          soltanto  quando  sono  direttamente  preposti a comandi di
          unita' aeree.
              Agli  ufficiali  e  ai  sottufficiali dell'Aeronautica,
          dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti
          supersonici   biposto  da  combattimento  con  funzioni  di
          operatore   di   sistema  spetta  l'indennita'  mensile  di
          aeronavigazione  nelle  misure  stabilite  dalla  colonna 2
          della annessa tabella II.".
              "Art.  6  (Indennita'  di  volo). - Agli ufficiali e ai
          sottufficiali   dell'Aeronautica,   dell'Esercito  e  della
          Marina  facenti  parte degli equipaggi fissi di volo spetta
          l'indennita'  mensile  di volo nelle misure stabilite dalla
          colonna l dell'annessa tabella III.
              Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e
          della  Marina  facenti  parte degli equipaggi fissi di volo
          spetta  l'indennita'  mensile  di  volo  nella misura di L.
          140.000  e di L. 70.000, cumulabili con l'indennita' per il
          servizio  d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n.
          1054,  e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei
          carabinieri e dei Corpi di polizia.
              Agli  ufficiali  e  ai  sottufficiali dell'Aeronautica,
          dell'Esercito   e   della   Marina   assegnati   a  reparti
          sperimentali  di  volo  e che vi svolgono, con carattere di
          continuita',  effettive  mansioni di sperimentatore in volo
          spetta  l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite
          dalla colonna 2 dell'annessa tabella III.".
              "Art.  7  (Indennita'  per  il  controllo  dello spazio
          aereo).    -    Agli    ufficiali    e   ai   sottufficiali
          dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in possesso
          delle  prescritte  abilitazioni, adibiti alle operazioni di
          controllo   dello   spazio   aereo,   spetta,  in  funzione
          dell'effettivo  svolgimento delle operazioni connesse con i
          gradi  di  abilitazione  indicati nella annessa tabella IV,
          l'indennita'  speciale mensile nelle misure stabilite dalla
          predetta tabella.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 4 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   10 maggio  1996,  n.  360
          (Recepimento   del   provvedimento   di  concertazione  del
          18 aprile  1996,  riguardante il biennio 1996-1997, per gli
          aspetti  retributivi,  per il personale non dirigente delle
          Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del
          provvedimento  di  concertazione, sottoscritto il 20 luglio
          1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio  1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997,
          per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli
          aspetti retributivi):
              "Art.  4  (Indennita'  di  impiego  operativo).  - l. A
          decorrere  dal 1 gennaio 1996, la misura dell'indennita' di
          impiego  operativo  prevista  per  il  personale della XIII
          fascia  della  tabella  I della legge 23 marzo 1983, n. 78,
          come  sostituita  dall'art.  5,  comma  l,  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 luglio  1995,  n. 394, e'
          rideterminata  in  L.  295.000 e, a decorrere dal 1 gennaio
          1997,  in L. 300.000. Il grado di "caporal maggiore scelto"
          di  cui alla XI fascia della predetta tabella e' sostituito
          col   grado   di   "caporal maggiore  capo",  e  quello  di
          "caporal maggiore  capo"  di cui alla XIII fascia col grado
          di "caporal maggiore scelto".
              2.  A decorrere dal 1 gennaio 1997, per il personale di
          cui  all'art.  l  che  presta  servizio presso i comandi, i
          reparti   e   le  unita'  di  campagna  appresso  indicati,
          impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento
          nazionali ed internazionali:
                brigate;
                reggimenti  (esclusi quelli scolastico-addestrativi e
          logistici);
                battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi);
                gruppi,  gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli
          logistici);
                forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili;
                reparti bonifica ordigni esplosivi,
          le  misure  percentuali previste ai commi l e 2 dell'art. 3
          della legge 23 marzo 1983, n. 78, in 115 e 125 sono elevate
          a  135  e,  cosi'  riderterminate,  non sono cumulabili con
          l'indennita'  supplementare  di  prontezza operativa di cui
          all'art.  8,  comma  2, della predetta legge n. 78del 1983.
          Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo
          di Stato Maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro
          del  tesoro  sono  annualmente  determinati  i  contingenti
          massimi  del  personale  destinatario  della  misura  sopra
          prevista.
              3.  La maggiorazione  percentuale annua dell'indennita'
          di impiego operativo, determinata dall'art. 5, comma 2, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
          394,  per  le  particolari  condizioni  di impiego previste
          dallo   stesso  comma  in  un  ventesimo  della  differenza
          percentuale  tra  l'indennita'  percepita  e  quella di cui
          all'art.  2  della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' stabilita
          in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato
          servizio presso i suddetti enti.
              4.   A   decorrere   dal  1  gennaio  1997,  le  misure
          percentuali  previste dalla tabella III allegata alla legge
          23 marzo   1983,  n.  78,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  per gli equipaggi fissi di volo in 130 e 110
          sono, rispettivamente, elevate a 135 e 115.
              5.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996,  il  premio di
          disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294,
          e' rideterminato in L. 200.000 giornaliere.
              6.  Al  personale  di  cui  al  comma 7 dell'art. 5 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
          394,   e'   corrisposta,  nel  mese  di gennaio  1997,  una
          indennita' "una tantum" pari a L. 85.000 lorde.
              7. [A decorrere dal 1 gennaio 1997, per il personale di
          cui  all'art. 1, comma 1, la misura mensile dell'indennita'
          supplementare  di  marcia  prevista  dall'art.  8, comma 1,
          della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' ridotta dal 180 al 150
          per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per
          il  personale della XIII fascia della tabella I della legge
          23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma 1,
          del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
          n. 394.
              8.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1997 compete un importo
          aggiuntivo   pensionabile   mensile  lordo  nelle  seguenti
          misure:


                     Lire
                      -
livello V ...       24.000
livello VI ...      26.000
livello VI-bis ...  28.000
livello VII ...     30.000
livello VII-bis ... 33.000
livello VIII ...    35.000
livello IX ...      40.000

              9.  Dalla data indicata nel comma 8 lo stanziamento del
          capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della
          difesa  e'  corrispondentemente  ridotto  in relazione alle
          risorse occorrenti al finanziamento dell'importo aggiuntivo
          previsto dallo stesso comma 8.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 5 del decreto del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394:
              "Art.  5  (Indennita'  di  impiego  operativo).  - 1. A
          decorrere  dal  1  dicembre  1995,  per il personale di cui
          all'art.  1,  comma  1,  la  tabella I  allegata alla legge
          23 marzo  1983,  n. 78, e' sostituita dalla seguente. Nella
          tabella  che segue, le anzianita' di servizio del personale
          indicate a fianco dei vari gradi sono riferite agli anni di
          servizio comunque prestato.

          ---->   Vedere tabella a pag. 23 del S.O.  <----

              2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  abbia prestato servizio
          nelle  condizioni  di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo,
          secondo  e  terzo  comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n.
          78,  le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del
          presente   articolo,  sono maggiorate,  per  ogni  anno  di
          servizio  effettivo  prestato con percezione delle relative
          indennita'  e  per  un periodo massimo complessivo di venti
          anni,  secondo  le  percentuali  indicate  nella tabella VI
          annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78.
              3.  A  decorrere dal 1 dicembre 1995, sono soppresse le
          note  a)  e b) alla tabella I, c) alla tabella II e le note
          alle tabelle III e IV allegate alla legge 23 marzo 1983, n.
          78.
              4. Ai volontari di truppa in servizio permanente di cui
          al   decreto   legislativo   12 maggio  1995,  n.  196,  le
          indennita'  operative  per particolari impieghi di cui agli
          articoli  3,  4,  7  e  10,  ed alla tabella IV della legge
          23 marzo  1983,  n.  78,  percentualmente  commisurate alla
          indennita'  di  impiego operativo di base, sono determinate
          con   riferimento  alle  stesse  percentuali  previste  per
          ufficiali  e  sottufficiali.  Le  indennita'  operative per
          particolari  impieghi  di  cui  agli articoli 5 e 6 ed alle
          tabelle  II  e  III  della  legge  23 marzo  1983,  n.  78,
          percentualmente  commisurate  alla  indennita'  di  impiego
          operativo  di  base,  sono determinate con riferimento alle
          percentuali  previste  per  i  gradi  nella II fascia delle
          tabelle  stesse. Le indennita' ed i supplementi di cui agli
          articoli  8,  9, 11, 13, 15 e 16 della legge 23 marzo 1983,
          n.  78,  sono determinate nelle misure percentuali previste
          dalle norme stesse per ufficiali e sottufficiali.
              5.  Limitatamente al personale di cui all'art. 1, comma
          1,  le indennita' operative per particolari impieghi di cui
          agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13, ed alle tabelle
          II,   III   e   IV   della  legge  23 marzo  1983,  n.  78,
          percentualmente  commisurate  alla  indennita'  di  impiego
          operativo  di  base, vanno determinate con riferimento alle
          nuove  misure  di cui alla tabella del comma 1 in relazione
          al  grado  rivestito.  Le indennita' ed i supplementi nelle
          misure  percentuali  previste  agli  articoli  11, 15 e 16,
          nonche'  dalla  tabella V della legge 23 marzo 1983, n. 78,
          vanno   determinate   con  riferimento  alla  misura  della
          indennita'  di impiego operativo di base prevista dal comma
          1 per il personale militare appartenente alla XIII fascia.
              6.  A  decorrere  dal  1  dicembre  1995,  l'indennita'
          militare  di  cui  all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n.
          231, e' soppressa.
              7.  II  personale in servizio alla data del 30 novembre
          1995  che  in applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 goda
          di  un  trattamento economico accessorio inferiore a quello
          in  godimento,  conserva  ad  personam la differenza tra il
          trattamento in godimento e quello spettante in applicazione
          del presente articolo.
              Tale   differenza,   che   non   e'   pensionabile,  e'
          riassorbita  dagli  incrementi  delle indennita' di impiego
          operativo,    di    cui    e',    comunque,    destinatario
          successivamente  al  1  dicembre  1995,  ad  eccezione  dei
          miglioramenti  derivanti  dalle  revisioni  del trattamento
          economico.
              8.  Le  misure  delle indennita' di impiego operativo e
          delle   indennita'   supplementari  stabilite  dalla  legge
          23 marzo 1983, n. 78, in misura fissa, continuano ad essere
          corrisposte negli importi previsti dalla legge stessa.
              9. L'indennita' di cui all'art. 3, comma 1, della legge
          n.  78  del  1983  compete  anche  al  personale che, nella
          posizione  di  forza  amministrata, e' impiegato in maniera
          continuativa    nelle    stesse    condizioni   ambientali,
          addestrative  ed  operative  dei soggetti che sono in forza
          effettiva  organica  presso  gli Enti ed i Reparti elencati
          nel  medesimo art. 3. Tale indennita' non e' corrisposta al
          personale   beneficiario   del   trattamento  economico  di
          missione  ovvero  impiegato  presso  gli  anzidetti  Enti e
          Reparti per un periodo inferiore a trenta giorni.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4,  comma 3, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
          255  (Recepimento del provvedimento di concertazione per le
          Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed
          al biennio economico 1998-1999):
              "3.   A  decorrere  dal  1  gennaio  1999  l'indennita'
          giornaliera  prevista per i giorni di effettivo servizio al
          personale   militare   controllore   del   traffico  aereo,
          assistente   controllore,  nonche'  al  restante  personale
          militare    delle   Forze   armate   impiegato   in   turni
          continuativi,  e' incrementata rispettivamente di L. 4.000,
          L. 3.000 e L 2.000.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  13,  della legge
          23 marzo 1983, n. 78:
              "Art.   13   (Indennita'   supplementari   per   pronto
          intervento  aereo,  per piloti collaudatori-sperimentatori,
          per  piloti  istruttori di volo o di specialita' e compensi
          di  collaudo).  -  Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli
          naviganti dell'Aeronautica e agli ufficiali e sottufficiali
          dell'Esercito  e  della  Marina  in  possesso  di  brevetto
          militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso
          i  gruppi,  le  squadriglie  e  gli  altri  reparti di volo
          mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano
          in   possesso  di  specifica  qualifica  per  l'impiego  di
          velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione
          meteorologica,   spetta  l'indennita'  supplementare  nelle
          misure mensili risultanti dall'annessa tabella V.
              L'indennita'  prevista  per  i  piloti  dei  reparti da
          caccia    spetta    agli    ufficiali    e    sottufficiali
          dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, impiegati a
          bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con
          funzioni  di  operatore di sistema, in possesso di apposita
          qualifica e nelle condizioni di impiego sopra indicate.
              Agli  ufficiali  e  ai  sottufficiali dell'Aeronautica,
          dell'Esercito  e della Marina facenti parte degli equipaggi
          fissi  di  volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle
          condizioni  di  impiego  indicate  al  primo  comma, spetta
          l'indennita'  supplementare nella misura mensile risultante
          dall'annessa   tabella  V.  Nelle  predette  condizioni  di
          impiego,  la  stessa  indennita' spetta agli ufficiali e ai
          sottufficiali   dell'Aeronautica,   dell'Esercito  e  della
          Marina  assegnati  a  reparti sperimentali di volo e che vi
          svolgono,  con carattere di continuita', effettive mansioni
          di sperimentatore in volo.
              Agli   ufficiali   e   sottufficiali  dell'Aeronautica,
          dell'Esercito   e   della   Marina   assegnati   a  reparti
          sperimentali  di  volo,  che  vi  svolgono con carattere di
          continuita'      effettive      mansioni      di     pilota
          collaudatore-sperimentatore,       spetta      l'indennita'
          supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa
          tabella V.
              Agli   ufficiali   e   sottufficiali  dell'Aeronautica,
          dell'Esercito   e   della   Marina   nominati  con  decreto
          ministeriale istruttori di volo o di specialita' e' dovuta,
          nei  periodi  di  effettivo  esercizio  delle  funzioni  di
          istruttore   di   volo   o   di  specialita',  l'indennita'
          supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa
          tabella V.".
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge  16 settembre  1987, n. 379, convertito dalla
          legge  14 novembre  1987,  n.  468  (Misure  urgenti per la
          concessione   di   miglioramenti   economici  al  personale
          militare   e  per  la  riliquidazione  delle  pensioni  dei
          dirigenti  civili e militari dello Stato e del personale ad
          essi collegato ed equiparato):
              "2-bis.  Con  decorrenza  1 dicembre 1987, al personale
          militare delle Capitanerie di porto e al personale militare
          destinato  presso  gli stabilimenti militari di pena di cui
          al  primo  comma dell'art. l della legge 10 agosto 1981, n.
          475,  con  esclusione  del  personale  in servizio militare
          obbligatorio  di  leva,  compete  l'indennita' pensionabile
          prevista  dal terzo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile
          1981,  n. 121, e successive modificazioni, nella misura del
          25  per  cento.  La  citata indennita' e' cumulabile con le
          altre  indennita'  previste  dal  presente  decreto e dalla
          legge 23 marzo 1983, n. 78.".